Art. 5 Disposizione finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della presente ordinanza si provvede con le risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo art. 3.