Art. 5 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della  presente
ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma  dell'art.  1,
comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  (legge  di  bilancio
2017). 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della  presente
ordinanza si provvede con le risorse del fondo per  la  ricostruzione
delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del
2016, nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo art. 3.