Art. 10 Disposizione finanziaria 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comma 3 della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'art. 6 commi 4 e seguenti della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun presidente di regione - vicecommissario provvede a comunicare al Commissario straordinario i dati relativi alle domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 6 comma 5, con l'indicazione degli oneri economici stimati secondo i criteri contenuti nella presente ordinanza e la formulazione di apposita richiesta di anticipazione di somme a valere sulle risorse di cui al comma 2. Sulla base dei dati e delle richieste formulate ai sensi del precedente periodo, il Commissario straordinario, previa deliberazione della cabina di coordinamento prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvede a determinare l'entita' dell'anticipazione riconosciuta a ciascun vicecommissario ed a disciplinare le modalita' di rendicontazione da parte dei presidenti delle regioni - vicecommissari dei contributi erogati attraverso l'impiego delle somme anticipate. 4. Con cadenza trimestrale, ciascun presidente di regione - vicecommissario provvede a comunicare al Commissario straordinario i dati relativi alle domande di contributo presentate, ai sensi dell'art. 6 comma 5, nel trimestre precedente. Sulla base dei dati e delle richieste formulate ai sensi del precedente periodo, il Commissario straordinario, previa deliberazione della cabina di coordinamento prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvede a determinare l'entita' degli ulteriori trasferimenti di risorse in favore delle contabilita' speciali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. 5. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'art. 9, si fa fronte mediante le risorse previste dagli articoli 2, comma 1, lettera l-bis) e 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.