Art. 10 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione  degli  articoli
1, 2, 3, 4, 5 e 6 comma 3  della  presente  ordinanza  si  fa  fronte
mediante le risorse previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 189 del
2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n.
229. 
  2. Agli oneri  finanziari  derivanti  dall'attuazione  dell'art.  6
commi 4 e seguenti della presente ordinanza si fa fronte mediante  le
risorse previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n.  189  del
2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n.
229. 
  3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente  ordinanza,
ciascun presidente di regione - vicecommissario provvede a comunicare
al  Commissario  straordinario  i  dati  relativi  alle  domande   di
contributo presentate ai sensi dell'art. 6 comma 5, con l'indicazione
degli oneri economici  stimati  secondo  i  criteri  contenuti  nella
presente  ordinanza  e  la  formulazione  di  apposita  richiesta  di
anticipazione di somme a valere sulle risorse  di  cui  al  comma  2.
Sulla base  dei  dati  e  delle  richieste  formulate  ai  sensi  del
precedente   periodo,   il    Commissario    straordinario,    previa
deliberazione della cabina di  coordinamento  prevista  dall'art.  1,
comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016,  provvede  a  determinare
l'entita' dell'anticipazione riconosciuta a  ciascun  vicecommissario
ed a disciplinare  le  modalita'  di  rendicontazione  da  parte  dei
presidenti delle regioni  -  vicecommissari  dei  contributi  erogati
attraverso l'impiego delle somme anticipate. 
  4.  Con  cadenza  trimestrale,  ciascun  presidente  di  regione  -
vicecommissario provvede a comunicare al Commissario straordinario  i
dati  relativi  alle  domande  di  contributo  presentate,  ai  sensi
dell'art. 6 comma 5, nel trimestre precedente. Sulla base dei dati  e
delle  richieste  formulate  ai  sensi  del  precedente  periodo,  il
Commissario  straordinario,  previa  deliberazione  della  cabina  di
coordinamento prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189
del  2016,  provvede  a   determinare   l'entita'   degli   ulteriori
trasferimenti di risorse in favore delle contabilita' speciali di cui
all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  5. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'art. 9,  si
fa fronte mediante le risorse previste dagli  articoli  2,  comma  1,
lettera l-bis) e 4, comma 3,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.