Art. 2 
 
Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra  il  Commissario
  straordinario e  la  Rete  nazionale  delle  professioni  dell'area
  tecnica e scientifica e dello schema di Protocollo d'intesa tra  il
  Commissario  straordinario  ed   il   Consiglio   nazionale   degli
  agrotecnici e  degli  agrotecnici  laureati  riunito  nel  Comitato
  unitario permanente degli ordini e collegi professionali 
 
  1.  Sono  approvati  gli  schemi  di  Protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario straordinario  e  la  Rete  nazionale  delle  professioni
dell'area tecnica e scientifica (allegato A)  e  tra  il  Commissario
straordinario e il Consiglio  nazionale  degli  agrotecnici  e  degli
agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario  permanente  degli
ordini  e  collegi  professionali  (allegato  B),  recanti   «Criteri
generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco speciale dei
professionisti abilitati di cui all'art. 34,  commi  1,  2,  5  e  7,
decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  schema  di  contratto  tipo,
censimento  dei  danni   ed   istituzione   dell'Osservatorio   della
ricostruzione», che sostituisce  il  precedente  Protocollo  d'intesa
approvato dall'art. 2 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. 
  2. Gli schemi di Protocollo d'intesa, di cui al precedente comma 1,
costituenti  gli  allegati  «A»  e  «B»,  sono  parte  integrante   e
sostanziale della presente ordinanza. Essi contengono: 
    a) i criteri generali ed  i  requisiti  minimi  per  l'iscrizione
nello «elenco speciale»; 
    b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto
dall'art. 34, comma 5, del medesimo  decreto-legge,  come  sostituito
dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9  febbraio  2017
n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.  45,
con riguardo a tutte le attivita' tecniche poste  in  essere  per  la
ricostruzione pubblica e privata nella misura, al  netto  dell'IVA  e
dei versamenti previdenziali, del 10 per cento,  incrementabile  fino
al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro  500.000,
e pari, nel massimo, al  7.5  per  cento  per  i  lavori  di  importo
superiore ad euro 2 milioni, nonche' dell'ulteriore contributo  (c.d.
contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini
o prestazioni specialistiche, ad  esclusione  delle  indagini  e  dei
prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni  ai  fini  della
redazione della relazione geologica/geotecnica, per  i  materiali  da
costruzione e le prove di laboratorio connesse, nella misura  massima
del 2 per cento; 
    c) in attuazione delle previsioni contenute nell'art.  34,  comma
7, del  medesimo  decreto-legge,  con  riguardo  agli  interventi  di
ricostruzione   privata,   i   criteri   finalizzati    ad    evitare
concentrazioni  di  incarichi  che  non  trovano  giustificazione  in
ragioni di organizzazione tecnico-professionale; 
    d) la disciplina dello svolgimento da  parte  dei  professionisti
dell'attivita' prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; 
    e) la disciplina relativa  alla  composizione  ed  alle  funzioni
dell'Osservatorio  nazionale   previsto   dall'art.   2,   comma   5,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016. 
  3. Al fine di tenere  conto  della  diversa  natura,  importanza  e
complessita' della prestazione tecnica richiesta  al  professionista,
l'entita' del contributo, riconosciuto secondo  i  criteri  stabiliti
dagli articoli 8 e 9 dell'allegato  «A»  e  dell'allegato  «B»  della
presente  ordinanza,  e'  di   tipo   «regressivo   per   scaglioni».
Conseguentemente, la determinazione dell'importo del contributo viene
effettuata applicando la percentuale  stabilita  per  ciascuno  degli
scaglioni individuati dagli articoli  8  e  9  dei  sopra  menzionati
allegati «A» e «B».