Art. 2 Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica e dello schema di Protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali 1. Sono approvati gli schemi di Protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica (allegato A) e tra il Commissario straordinario e il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (allegato B), recanti «Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione», che sostituisce il precedente Protocollo d'intesa approvato dall'art. 2 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. 2. Gli schemi di Protocollo d'intesa, di cui al precedente comma 1, costituenti gli allegati «A» e «B», sono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. Essi contengono: a) i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale»; b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall'art. 34, comma 5, del medesimo decreto-legge, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con riguardo a tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, e pari, nel massimo, al 7.5 per cento per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni, nonche' dell'ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, ad esclusione delle indagini e dei prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni ai fini della redazione della relazione geologica/geotecnica, per i materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, nella misura massima del 2 per cento; c) in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, comma 7, del medesimo decreto-legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; d) la disciplina dello svolgimento da parte dei professionisti dell'attivita' prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; e) la disciplina relativa alla composizione ed alle funzioni dell'Osservatorio nazionale previsto dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016. 3. Al fine di tenere conto della diversa natura, importanza e complessita' della prestazione tecnica richiesta al professionista, l'entita' del contributo, riconosciuto secondo i criteri stabiliti dagli articoli 8 e 9 dell'allegato «A» e dell'allegato «B» della presente ordinanza, e' di tipo «regressivo per scaglioni». Conseguentemente, la determinazione dell'importo del contributo viene effettuata applicando la percentuale stabilita per ciascuno degli scaglioni individuati dagli articoli 8 e 9 dei sopra menzionati allegati «A» e «B».