Art. 3 
 
Approvazione dello schema di contratto tipo  per  lo  svolgimento  di
  prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti  privati
  per la ricostruzione post-sisma 2016 
 
  1. E' approvato lo schema di contratto tipo per lo  svolgimento  di
prestazioni d'opera intellettuale in favore  di  committenti  privati
per la ricostruzione post-sisma 2016, che sostituisce  il  precedente
schema di contratto tipo approvato dall'art. 3 dell'ordinanza  n.  12
del 9 gennaio 2017. 
  2.  Lo  schema  di  contratto,  di  cui  al  precedente  comma   1,
costituente l'allegato «C», e' parte integrante e  sostanziale  della
presente ordinanza. 
  3. Tutti i professionisti, iscritti nell'elenco  speciale  previsto
dall'art. 34 del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  come  modificato
dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n.  8,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.  45,  in  relazione  alle
attivita' disciplinate dal sopra  menzionato  decreto-legge  e  dalla
presente ordinanza: 
    a) non possono accettare incarichi, ne' svolgere  prestazioni  se
non mediante la sottoscrizione di contratti  redatti  in  conformita'
allo schema di contratto tipo allegato alla presente ordinanza; 
    b) non possono cedere a terzi  i  contratti  sottoscritti  con  i
committenti; 
    c)   ai   fini   dell'esecuzione   delle   prestazioni    d'opera
intellettuale previste  dal  contratto  non  possono  avvalersi,  ne'
direttamente, ne' indirettamente, dell'attivita'  di  terzi,  diversi
dal  proprio  personale  dipendente,  dai  collaboratori   in   forma
coordinata e continuativa e, per i professionisti associati,  per  le
societa' di professionisti, per le  societa'  di  ingegneria,  per  i
consorzi, per i GEIE ed i  raggruppamenti  temporanei  come  definiti
dall'art. 5, comma 1, lettera g) dell'allegato  «A»  e  dell'allegato
«B» alla presente  ordinanza,  dagli  appartenenti  all'associazione,
alla  societa',  al  consorzio,  al  GEIE  ovvero  al  raggruppamento
temporaneo, fermo restando per ciascun soggetto l'applicazione  della
specifica disciplina di settore. 
  4. Il progettista o il direttore dei lavori non deve avere in corso
ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non  episodici,  quali
quelli di legale  rappresentante,  titolare,  amministratore,  socio,
direttore   tecnico,   dipendente,   collaboratore    coordinato    e
continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla
selezione   per   l'affidamento   dei   lavori   di   riparazione   o
ricostruzione, anche in subappalto,  ne'  rapporti  di  coniugio,  di
parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente  rilevanti  ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20  maggio  2016,  n.
76, con il titolare  o  con  chi  riveste  cariche  societarie  nelle
stesse.   A   tale   fine,   il   professionista   produce   apposita
autocertificazione al committente, trasmettendone altresi' copia agli
uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale puo'
effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita' di
quanto dichiarato. 
  5. L'inosservanza dei divieti previsti dal terzo comma comporta  la
cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art.
34 del decreto-legge n. 189 del  2016  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del
decreto-legge 9 febbraio 2017  n.  8,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45  e  il  non  riconoscimento  del
contributo previsto dal medesimo art. 34 ovvero  la  decadenza  dallo
stesso, con conseguente obbligo  di  restituzione  delle  somme  gia'
percepite. 
  6. L'inosservanza del divieto previsto dal quarto comma comporta la
cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art.
34 del decreto-legge n. 189 del  2016  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del
decreto-legge 9 febbraio 2017  n.  8,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed e' escluso il riconoscimento  al
professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo  per  l'attivita'
svolta, anche sotto forma di contributo ai  sensi  del  quinto  comma
dell'art. 34 del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  come  modificato
dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n.  8,  convertito  con
modificazioni dalla  legge  7  aprile  2017,  n.  45  che,  ove  gia'
corrisposto in tutto o in parte, viene revocato.