Art. 5 
 
         Modifiche all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 
 
  1. All'art. 1 dell'ordinanza  n.  10  del  19  dicembre  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' integralmente  sostituito  dal  seguente:  «Ogni
singolo professionista puo' redigere al massimo n. 60  schede  AeDES.
La presentazione di un numero superiore alle 60  schede  comporta  la
cancellazione o la non iscrizione all'elenco speciale di cui all'art.
34 del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni  dalla
legge 15 dicembre 2016 n.  229,  come  modificato  ed  integrato  dal
decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 aprile 2017»; 
    b) dopo il comma 5, e' aggiunto il  seguente:  «6.  Ai  fini  del
riconoscimento  del  compenso  dovuto  al   professionista   per   la
compilazione della scheda AeDES, non si applica la soglia massima  di
assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche dal comma
6  del  medesimo  art.  34,  ne'  rilevano   i   criteri,   stabiliti
dall'ordinanza commissariale n. 12  del  9  gennaio  2017  e  s.m.i.,
finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel  settore
degli interventi di ricostruzione  privata.  Resta  fermo  il  limite
massimo previsto dal precedente comma 5.».