Art. 5 Modifiche all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' integralmente sostituito dal seguente: «Ogni singolo professionista puo' redigere al massimo n. 60 schede AeDES. La presentazione di un numero superiore alle 60 schede comporta la cancellazione o la non iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, come modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017»; b) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «6. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della scheda AeDES, non si applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo art. 34, ne' rilevano i criteri, stabiliti dall'ordinanza commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i., finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata. Resta fermo il limite massimo previsto dal precedente comma 5.».