Art. 6 
 
Compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES
  e perizia giurata  sia  nel  caso  di  edificio  classificato  come
  agibile e sia inagibile 
 
  1. In caso di svolgimento di prestazione d'opera  intellettuale  in
favore di committenti privati per la  ricostruzione  post-sisma  2016
consistente nella redazione di scheda AeDES e di  perizia  giurata  a
seguito  di  scheda  FAST  con   esito   di   inutilizzabilita',   e'
riconosciuto al professionista un compenso differenziato in  base  al
numero   delle   unita'   immobiliari   dell'edificio    residenziale
interessati  dalla  prestazione  o  alla   superficie   dell'edificio
produttivo. 
  2. Il compenso e' determinato  secondo  i  criteri  e  gli  importi
indicati nella  tabella  costituente  l'allegato  «D»  che  e'  parte
integrante della presente ordinanza. 
  3. Nel caso in cui la scheda AeDES con esito «B», «C» e  «E»  e  la
perizia giurata  confermino  l'inagibilita',  in  tutto  o  in  parte
dell'edificio, il compenso dovuto e' computato sulle  spese  tecniche
dell'intervento  di  riparazione,  miglioramento  o  ricostruzione  e
liquidato secondo le modalita' e procedure previste  nelle  ordinanze
del Commissario straordinario. 
  4.  Qualora  l'edificio,  dichiarato   non   utilizzabile   secondo
procedure speditive disciplinate da ordinanza di  protezione  civile,
sia classificato come agibile secondo  la  procedura  AeDES  «A»,  al
professionista e' riconosciuto, ai sensi e per gli effetti  dell'art.
13, comma  3,  del  decreto-legge  n.  8  del  2017,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 45 del 2017,  un  contributo,  al  netto
dell'IVA e dei versamenti previdenziali, per l'attivita' di redazione
della scheda AeDES e della perizia giurata, determinato  secondo  gli
importi di cui all'allegato «D» alla presente ordinanza. 
  5. Ai fini della liquidazione del contributo previsto dal comma  1,
il professionista provvede a depositare presso il competente  ufficio
speciale per ricostruzione apposita domanda redatta in conformita' al
modello,  costituente  l'allegato  «E»  alla  presente  ordinanza   e
reperibile sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini
della ricostruzione  nei  territorio  dei  Comuni  delle  Regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico  del
24  agosto  2016,  corredata,  a  pena  di   inammissibilita'   della
richiesta, dei seguenti documenti: 
    a) lettera d'incarico; 
    b) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal committente, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del  2000,  attestante  la  sussistenza  di  una  delle  seguenti
situazioni: 
      essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali
di  garanzia  che  si  sostituiscano   ai   proprietari   di   unita'
immobiliari, che, alla data del 24 agosto  2016  con  riferimento  ai
comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016,  alla
data  del  26  ottobre  2016  con  riferimento  ai  comuni   di   cui
all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del
18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  2-bis
del decreto-legge n. 189 del 2016, risultavano adibite ad  abitazione
principale ai sensi dell'art. 13, comma 2,  terzo,  quarto  e  quinto
periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
      essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali
di  garanzia  che  si  sostituiscano   ai   proprietari   di   unita'
immobiliari, che, alla data del 24 agosto  2016  con  riferimento  ai
comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016,  alla
data  del  26  ottobre  2016  con  riferimento  ai  comuni   di   cui
all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del
18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  2-bis
del decreto-legge n. 189 del 2016, risultavano concesse in  locazione
sulla base di un  contratto  regolarmente  registrato  ai  sensi  del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,
ovvero concesse in comodato o  assegnate  a  soci  di  cooperative  a
proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore,
del comodatario o dell'assegnatario; 
      essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali
di garanzia o familiare che si sostituiscano ai proprietari di unita'
immobiliari diverse da quelle previste nella prima  e  nella  seconda
alinea; 
      essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali
di garanzia o familiare che si  sostituiscano  ai  proprietari  delle
strutture e delle parti comuni degli edifici, nei  quali,  alla  data
del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di  cui  all'allegato  1
del decreto-legge n. 189 del 2016, alla data del 26 ottobre 2016  con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge n.  189
del 2016 ovvero alla data del 18  gennaio  2017  con  riferimento  ai
comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189  del  2016,
era presente un'unita' immobiliare di cui alla prima, alla seconda  o
alla terza alinea; 
      essere  soggetto  mandatario  incaricato  da   proprietario   o
usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia o familiare che
si sostituiscano ai proprietari delle strutture e delle parti  comuni
degli  edifici,  nei  quali,  alla  data  del  24  agosto  2016   con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge n.  189
del 2016, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni  di
cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero alla data
del 18 gennaio 2017 con riferimento ai  comuni  di  cui  all'allegato
2-bis del decreto-legge n.  189  del  2016,  era  presente  un'unita'
immobiliare di cui alla prima, alla seconda o alla terza alinea; 
      essere  titolare  di   attivita'   produttive   ovvero   essere
obbligato, per legge o per contratto o sulla  base  di  altro  titolo
giuridico valido alla data della domanda, a sostenere le spese per la
riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli  impianti
e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e  che
alla data del 24  agosto  2016  con  riferimento  ai  comuni  di  cui
all'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, alla  data  del  26
ottobre 2016 con riferimento ai comuni  di  cui  all'allegato  2  del
decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del  18  gennaio  2017
con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge
n. 189 del 2016,  risultavano  adibite  all'esercizio  dell'attivita'
produttiva o ad essa strumentali; 
    c) scheda AeDES; 
    d)  tutta  la  documentazione  prevista  dall'art.  1,  comma  2,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016. 
  6. Entro quindici giorni dalla ricezione della  domanda,  l'ufficio
speciale per la ricostruzione, previa verifica della  sussistenza  in
capo al committente  di  uno  dei  titoli  giuridici  previsti  dalla
lettera b) del precedente  comma,  nonche'  della  completezza  della
domanda e della documentazione alla  stessa  allegata,  procede  alla
liquidazione del contributo concedibile. 
  7. L'accoglimento della domanda, con  l'indicazione  specifica  del
contributo  concesso,  e'  comunicato  all'istante,  a   mezzo   PEC,
all'indirizzo indicato nella domanda di  contributo.  Con  le  stesse
modalita' e' comunicato l'eventuale provvedimento  di  rigetto  della
domanda di contributo, con l'indicazione delle  ragioni  del  mancato
accoglimento della stessa. 
  8. L'ufficio speciale puo' richiedere all'interessato  integrazioni
o chiarimenti, che  devono  pervenire  entro  quindici  giorni  dalla
richiesta. Nel caso in cui entro tale termine  le  integrazioni  e  i
chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda  di  contributo
si intende  rinunciata.  In  caso  di  richiesta  di  integrazioni  o
chiarimenti, il termine di cui al comma 3 e'  sospeso  e  riprende  a
decorrere  dalla  data  di  ricezione  da  parte   dell'ufficio   dei
chiarimenti e delle integrazioni richiesti. L'ufficio  speciale  puo'
in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate  gravi
incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali  da
non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali. 
  9. In  caso  di  accoglimento  della  domanda,  l'ufficio  speciale
procede, entro venti giorni dall'invio della comunicazione di cui  al
comma 7  e  dopo  aver  acquisito  copia  della  fattura  emessa  dal
professionista ai sensi e per gli effetti dell'art.  21  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti
del committente, al pagamento del contributo riconosciuto.