Art. 6 Compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES e perizia giurata sia nel caso di edificio classificato come agibile e sia inagibile 1. In caso di svolgimento di prestazione d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016 consistente nella redazione di scheda AeDES e di perizia giurata a seguito di scheda FAST con esito di inutilizzabilita', e' riconosciuto al professionista un compenso differenziato in base al numero delle unita' immobiliari dell'edificio residenziale interessati dalla prestazione o alla superficie dell'edificio produttivo. 2. Il compenso e' determinato secondo i criteri e gli importi indicati nella tabella costituente l'allegato «D» che e' parte integrante della presente ordinanza. 3. Nel caso in cui la scheda AeDES con esito «B», «C» e «E» e la perizia giurata confermino l'inagibilita', in tutto o in parte dell'edificio, il compenso dovuto e' computato sulle spese tecniche dell'intervento di riparazione, miglioramento o ricostruzione e liquidato secondo le modalita' e procedure previste nelle ordinanze del Commissario straordinario. 4. Qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES «A», al professionista e' riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 2017, un contributo, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, per l'attivita' di redazione della scheda AeDES e della perizia giurata, determinato secondo gli importi di cui all'allegato «D» alla presente ordinanza. 5. Ai fini della liquidazione del contributo previsto dal comma 1, il professionista provvede a depositare presso il competente ufficio speciale per ricostruzione apposita domanda redatta in conformita' al modello, costituente l'allegato «E» alla presente ordinanza e reperibile sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, corredata, a pena di inammissibilita' della richiesta, dei seguenti documenti: a) lettera d'incarico; b) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal committente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante la sussistenza di una delle seguenti situazioni: essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari di unita' immobiliari, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari di unita' immobiliari, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario; essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia o familiare che si sostituiscano ai proprietari di unita' immobiliari diverse da quelle previste nella prima e nella seconda alinea; essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia o familiare che si sostituiscano ai proprietari delle strutture e delle parti comuni degli edifici, nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, era presente un'unita' immobiliare di cui alla prima, alla seconda o alla terza alinea; essere soggetto mandatario incaricato da proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia o familiare che si sostituiscano ai proprietari delle strutture e delle parti comuni degli edifici, nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, era presente un'unita' immobiliare di cui alla prima, alla seconda o alla terza alinea; essere titolare di attivita' produttive ovvero essere obbligato, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda, a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, risultavano adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali; c) scheda AeDES; d) tutta la documentazione prevista dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016. 6. Entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, l'ufficio speciale per la ricostruzione, previa verifica della sussistenza in capo al committente di uno dei titoli giuridici previsti dalla lettera b) del precedente comma, nonche' della completezza della domanda e della documentazione alla stessa allegata, procede alla liquidazione del contributo concedibile. 7. L'accoglimento della domanda, con l'indicazione specifica del contributo concesso, e' comunicato all'istante, a mezzo PEC, all'indirizzo indicato nella domanda di contributo. Con le stesse modalita' e' comunicato l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa. 8. L'ufficio speciale puo' richiedere all'interessato integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine le integrazioni e i chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda di contributo si intende rinunciata. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti, il termine di cui al comma 3 e' sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'ufficio dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti. L'ufficio speciale puo' in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali. 9. In caso di accoglimento della domanda, l'ufficio speciale procede, entro venti giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 7 e dopo aver acquisito copia della fattura emessa dal professionista ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti del committente, al pagamento del contributo riconosciuto.