Art. 7 Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel caso di associazioni, societa' di professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti 1. I limiti previsti all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) dagli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza si applicano anche alle societa' di professionisti ed alla societa' di ingegneria, a prescindere dal numero dei soci, dei professionisti, dei dipendenti e dei collaboratori. 2. Il rispetto dei limiti massimi previsti dall'art. 6, commi 1 e 2 dagli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza viene accertato con riguardo alla singola societa' di professionisti ovvero alla singola societa' di ingegneria. 3. In caso di svolgimento dell'attivita' professionale sia come singolo, sia come componente di un'associazione, ovvero come socio di una societa' di professionisti ovvero come aderente ad un raggruppamento temporaneo, gli incarichi assunti dal professionista, come singolo ovvero come componente di un'associazione, ovvero come socio di una societa' di professionisti ovvero come aderente ad un raggruppamento temporaneo, vengono considerati ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 6, commi 1 e 2 dagli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza sia con riguardo al singolo professionista iscritto, sia in relazione all'associazione, alla societa' di professionisti ovvero al raggruppamento temporaneo iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.