Art. 7 
 
Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi  nel
  caso di associazioni, societa' di professionisti  e  raggruppamenti
  temporanei tra professionisti 
 
  1. I limiti previsti all'art. 6, comma 1, lettere a), b),  c),  d),
e) ed f)  dagli  allegati  «A»  e  «B»  alla  presente  ordinanza  si
applicano anche alle societa' di professionisti ed alla  societa'  di
ingegneria, a prescindere dal numero dei  soci,  dei  professionisti,
dei dipendenti e dei collaboratori. 
  2. Il rispetto dei limiti massimi previsti dall'art. 6, commi 1 e 2
dagli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza viene accertato  con
riguardo alla singola societa' di professionisti ovvero alla  singola
societa' di ingegneria. 
  3. In caso di svolgimento  dell'attivita'  professionale  sia  come
singolo, sia come componente di un'associazione, ovvero come socio di
una  societa'  di  professionisti  ovvero   come   aderente   ad   un
raggruppamento temporaneo, gli incarichi assunti dal  professionista,
come singolo ovvero come componente di un'associazione,  ovvero  come
socio di una societa' di professionisti ovvero come  aderente  ad  un
raggruppamento  temporaneo,   vengono   considerati   ai   fini   del
raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 6, commi  1  e  2  dagli
allegati «A» e «B»  alla  presente  ordinanza  sia  con  riguardo  al
singolo professionista iscritto, sia in  relazione  all'associazione,
alla societa' di professionisti ovvero al  raggruppamento  temporaneo
iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n.
189 del 2016.