Art. 8 Osservatorio nazionale per la ricostruzione post-sisma 2016 1. L'Osservatorio nazionale per la ricostruzione post sisma 2016, previsto dall'art. 4 del protocollo d'intesa approvato con l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2016 e s.m.i. e' composto da tre rappresentanti della struttura del Commissario straordinario, di cui uno con funzioni di presidente, e da quattro rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica. 2. L'Osservatorio vigila sull'attivita' svolta dai professionisti nell'ambito dell'attivita' di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e propone al Commissario le sanzioni da applicare nel caso in cui il professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue superiori a tre, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, secondo modalita' e procedure che saranno successivamente concordate tra il Commissario straordinario, la Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali. 3. I componenti effettivi e supplenti dell'Osservatorio nazionale per la ricostruzione post sisma 2016 sono nominati con provvedimento del Commissario straordinario. Salvi i casi di revoca o di dimissioni, i componenti dell'Osservatorio durano in carica fino al 31 dicembre 2018 in coerenza con la scadenza della gestione commissariale individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. 4. Per la partecipazione all'Osservatorio nazionale per la ricostruzione post sisma 2016 non e' prevista la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati, ne' il rimborso delle eventuali spese sostenute.