Art. 8 
 
     Osservatorio nazionale per la ricostruzione post-sisma 2016 
 
  1. L'Osservatorio nazionale per la ricostruzione post  sisma  2016,
previsto  dall'art.  4  del   protocollo   d'intesa   approvato   con
l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2016 e  s.m.i.  e'  composto  da  tre
rappresentanti della struttura del Commissario straordinario, di  cui
uno con funzioni di presidente, e  da  quattro  rappresentanti  della
Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica. 
  2. L'Osservatorio vigila sull'attivita' svolta  dai  professionisti
nell'ambito dell'attivita' di  ricostruzione  nei  territori  colpiti
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal  24  agosto  2016  e
propone al Commissario le sanzioni da applicare nel caso  in  cui  il
professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue superiori
a tre, ai sensi dell'art. 2 comma  5  dell'ordinanza  n.  10  del  19
dicembre  2016,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  secondo
modalita' e procedure che saranno successivamente concordate  tra  il
Commissario  straordinario,  la  Rete  delle  professioni   dell'area
tecnica e scientifica ed il Consiglio nazionale degli  agrotecnici  e
degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato  unitario  permanente
degli ordini e collegi professionali. 
  3. I componenti effettivi e supplenti  dell'Osservatorio  nazionale
per la ricostruzione post sisma 2016 sono nominati con  provvedimento
del  Commissario  straordinario.  Salvi  i  casi  di  revoca   o   di
dimissioni, i componenti dell'Osservatorio durano in carica  fino  al
31  dicembre  2018  in  coerenza  con  la  scadenza  della   gestione
commissariale individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge  n.
189 del 2016. 
  4.  Per  la  partecipazione  all'Osservatorio  nazionale   per   la
ricostruzione post sisma 2016 non e' prevista  la  corresponsione  di
gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati,
ne' il rimborso delle eventuali spese sostenute.