Art. 4 
 
Modifica piano dei conti e predisposizione bilancio preventivo  unico
  d'ateneo non autorizzatorio e  del  rendiconto  unico  d'ateneo  in
  contabilita' finanziaria 
  1.   L'art.   6   del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  14  gennaio  2014,  n.  19  «Principi
contabili e schemi di bilancio in contabilita' economico-patrimoniale
per le universita'» e' abrogato. 
  2.  All'art.  7   del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  14  gennaio  2014,  n.  19  «Principi
contabili e schemi di bilancio in contabilita' economico-patrimoniale
per le universita'», sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «il rendiconto unico  d'ateneo  in
contabilita' finanziaria», sono inserite le seguenti: «,  in  termini
di cassa,» e, alla fine, e' aggiunto il seguente periodo  «,  tenendo
conto  delle  regole  tassonomiche  previste  dal   Manuale   tecnico
operativo di cui al successivo art. 8.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «Il  rendiconto  unico
d'ateneo in contabilita' finanziaria, di cui al comma 1, e'  coerente
nelle risultanze con il Rendiconto Finanziario  di  cui  all'art.  3,
comma 1.»; 
    c) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «Con  le  modalita'
definite dall'art. 14, comma 8, legge 31 dicembre 2009, n. 196,  sono
aggiornate le codifiche SIOPE secondo  la  struttura  del  piano  dei
conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
ottobre 2013, n. 132, e successive modifiche e integrazioni, al  fine
di ricondurre univocamente ciascuna transazione elementare al livello
aggregato di dettaglio previsto dallo schema di cui  all'allegato  2.
Tale  aggiornamento  tiene  conto  della  specificita'  del   settore
universitario e del regime  contabile  vigente  per  il  comparto.  A
decorrere dall'adeguamento  SIOPE  cessa  l'obbligo  di  redigere  il
rendiconto  unico  d'ateneo  in  contabilita'  finanziaria   con   le
modalita'  di  cui  al   comma   1.   Le   universita',   considerate
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della  legge
31 dicembre  2009,  n.  196,  allegano  al  bilancio  unico  d'ateneo
d'esercizio il rendiconto unico d'ateneo in contabilita'  finanziaria
secondo la codifica SIOPE.  Tale  prospetto  contiene,  relativamente
alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi.»; 
    d) i commi 4 e 5 sono abrogati.