Art. 2 
 
 
                  Consorzi di gestione tra imprese 
                   della piccola pesca artigianale 
 
  1.  Le  imprese  della  «piccola   pesca   artigianale»,   operanti
nell'ambito dello stesso Compartimento marittimo, possono  costituire
un Consorzio di gestione (di seguito Consorzio). 
  2. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
affida al Consorzio  la  gestione,  su  base  compartimentale,  delle
attivita' di «piccola pesca artigianale» esercitata entro le 6 miglia
dalla costa e con le modalita' previste dai successivi articoli. 
  3. Il Consorzio puo' essere costituito su richiesta  delle  imprese
di pesca interessate che: 
    i) comprendano un numero di soci rappresentativo di almeno il 75%
delle imprese che  esercitano  la  «piccola  pesca  artigianale»  nel
Compartimento  marittimo  nel  cui  ambito  territoriale  si  intende
costituire il Consorzio, esclusivamente con gli attrezzi  individuati
al precedente art. 1.1 e che, ove annoverati nella licenza di  pesca,
rinuncino espressamente all'utilizzo di attrezzi ulteriori rispetto a
quelli previsti dal predetto art. 1.1; 
    ii) nel proprio statuto prevedano: 
      a) in modo esplicito, quale obiettivo primario, la  gestione  e
la tutela delle risorse che incidono nella fascia  costiera  delle  6
miglia dalla costa; 
      b) i criteri per il finanziamento del Consorzio stesso e  delle
relative attivita'; 
      c) lo sviluppo di strutture di supporto a terra  dell'attivita'
di produzione (mercati ittici, centri di raccolta  e  stoccaggio  del
prodotto, mezzi di trasporto ecc.); 
      d) la promozione di iniziative di valorizzazione della qualita'
del pescato dei consorziati; 
      e)  la  promozione  della  formazione  e  della  qualificazione
professionale del personale addetto alla «piccola pesca artigianale»; 
      f) la massima collaborazione con il Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali e gli istituti di ricerca per  studi
e ricerche sull'ambiente marino. 
  4. I Consorzi  operano  nell'ambito  dei  confini  territoriali  di
riferimento. 
  5.   Ciascun   Consorzio   deve   determinare   i    criteri    per
l'autofinanziamento del consorzio stesso e delle relative attivita'. 
  6. I Consorzi gia' costituiti sulla base delle previsioni di cui al
decreto ministeriale del 14 settembre 1999, «Disciplina della piccola
pesca», come modificato dal decreto ministeriale del 30 maggio  2001,
dovranno ricostituirsi qualora nel  proprio  statuto  non  abbiano  i
requisiti previsti dal presente articolo. 
  7.  Gli  statuti  dei  consorzi,  sia  di  nuova  costituzione  sia
preesistenti, devono in ogni  caso  essere  trasmessi,  per  la  loro
approvazione, al Ministero delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali   -   Direzione   generale   della   pesca   marittima    e
dell'acquacoltura. 
  8. La procedura di approvazione, di cui al precedente comma 7, deve
essere applicata anche in caso di modifica dello statuto.