Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016,
e, in particolare: 
  l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il  Commissario
straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e  riparazione
degli immobili privati di cui al  titolo  II,  capo  I  del  medesimo
decreto,  sovraintendendo  all'attivita'  dei  vice   commissari   di
concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla
fase attuativa degli stessi; 
  l'art.  2,  comma  2,  il  quale   prevede   che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  l'art. 2, comma 5, il quale prevede che i Presidenti delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche  ed  Umbria,  in  qualita'  di  Vicecommissari
nell'ambito  dei  territori  interessati:  presiedono   il   comitato
istituzionale di cui all'art. 1, comma 6, del medesimo decreto-legge;
esercitano le funzioni di propria competenza al fine di  favorire  il
superamento dell'emergenza e l'avvio degli  interventi  immediati  di
ricostruzione; sovraintendono agli  interventi  relativi  alle  opere
pubbliche e ai beni  culturali  di  competenza  delle  regioni;  sono
responsabili  dei  procedimenti   relativi   alla   concessione   dei
contributi per gli interventi di ricostruzione  e  riparazione  degli
immobili privati, con le modalita' di cui  all'art.  6  del  medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016;  esercitano  le  funzioni  di  propria
competenza in relazione alle  misure  finalizzate  al  sostegno  alle
imprese e alla ripresa economica di cui al titolo II,  capo  II,  del
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; 
    l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici  speciali  per
la ricostruzione, fra l'altro, curano l'istruttoria per  il  rilascio
delle  concessioni  di  contributi  e  tutti  gli  altri  adempimenti
relativi alla ricostruzione privata; 
    l'art. 5, comma 1, lettera  f),  il  quale  stabilisce  che  alla
lettera f) che ai fini del riconoscimento dei contributi  nell'ambito
dei  territori  interessati  dagli  eventi  sismici  il   Commissario
straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma
2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione  del  costo
degli interventi ed i costi parametrici; 
    l'art. 5, comma 2, il quale  prevede:  alla  lettera  a)  che  il
Commissario straordinario, con provvedimenti adottati  ai  sensi  del
precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i  criteri  stabiliti  nel
decreto stesso, provvede all'erogazione dei  contributi,  sulla  base
dei danni effettivamente  verificatisi,  fino  al  100%  delle  spese
occorrenti, per far fronte a gravi  danni  a  scorte  e  beni  mobili
strumentali  alle  attivita'   produttive,   industriali,   agricole,
zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi
comprese quelle relative  agli  enti  non  commerciali,  ai  soggetti
pubblici  e  alle  organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con
esclusivo fine solidaristico o sindacale, e  di  servizi,  inclusi  i
servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa  presentazione  di
perizia asseverata; alla lettera c) che il Commissario straordinario,
con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in
coerenza  con  i  criteri  stabiliti  nel  decreto  stesso,  provvede
all'erogazione dei contributi, sulla base  dei  danni  effettivamente
verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte  ai
danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero  di
stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  21  novembre  2012,  relativo  alla
protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle   denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di
perizia asseverata; alla lettera g) che il Commissario straordinario,
con provvedimenti adottati ai sensi del predetto art. 2, comma 2,  in
coerenza  con  i  criteri  stabiliti  nel  decreto  stesso,  provvede
all'erogazione dei contributi, fino al 100% delle  spese  occorrenti,
per la  delocalizzazione  temporanea  delle  attivita'  economiche  o
produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma  al  fine  di
garantirne la continuita'; 
    l'art. 6,  comma  7,  il  quale  prevede,  fra  l'altro,  che  il
Commissario straordinario provvede a predisporre d'intesa con i  vice
commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli
interessati provvederanno a redigere  i  computi  metrici  estimativi
allegati alle domande di contributo; 
    l'art. 12, comma  6,  il  quale  prevede  fra  l'altro  che,  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  definiti
modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione
dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei
medesimi provvedimenti possono  essere  altresi'  indicati  ulteriori
documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all'istanza  di
contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli
interventi ricostruttivi; 
    l'art. 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori  economici
interessati  a  partecipare,  a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi
attivita', agli interventi di ricostruzione l'obbligo  di  iscrizione
in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di  missione  istituita
presso il Ministero dell'interno a norma del  comma  1  del  medesimo
art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori; 
    l'art. 34, comma 7, il quale prevede che, per gli  interventi  di
ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.
2,  comma  2,  sono  stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad   evitare
concentrazioni   di   incarichi   professionali   che   non   trovino
giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; 
  Vista  l'ordinanza   n.   9   del   14   dicembre   2016,   recante
«Delocalizzazione immediata e temporanea delle  attivita'  economiche
danneggiate dagli eventi sismici del  24  agosto,  26  e  30  ottobre
2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per  la
riparazione, il ripristino e la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso
produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita'
economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici
del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante la  disciplina
della  «Organizzazione  della  struttura  centrale  del   commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione  nei  territori  delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7  aprile
2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile  2017,  n.
84; 
  Considerata la  necessita'  di  procedere  all'aggiornamento  della
ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017,  in  ragione  delle  disposizioni
contenute nella legge 7 aprile 2017, n. 45; 
  Ritenuto, inoltre, che sulla base delle esigenze rappresentate  dai
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto  2016  ed  in  considerazione  del  fatto  l'incremento
dell'attuale  capacita'  ricettiva   di   detti   territori   risulta
indispensabile al fine di agevolare l'attivita' di riparazione e/o di
ricostruzione degli immobili pubblici e privati danneggiati, si rende
necessario integrare la disciplina  dell'ordinanza  n.  9  del  2016,
introducendovi disposizioni specifiche relative alle  modalita',  con
le quali puo' essere attuata  la  delocalizzazione  temporanea  delle
attivita' di bed & breakfast, ed ai  criteri  di  determinazione  del
contributo; 
  Ritenuto,   infine,   necessario   procedere   ad   una    modifica
dell'organizzazione  della   struttura   centrale   del   Commissario
straordinario,  finalizzata  ad  accrescerne   la   funzionalita'   e
l'efficienza, attraverso la previsione di un nuovo ufficio  di  staff
del Commissario straordinario del governo, denominato «Ufficio per il
coordinamento  delle   funzioni   istituzionali»;   con   conseguente
integrazione ed aggiornamento della disciplina dell'ordinanza  n.  15
del 27 gennaio 2017; 
  Vista  l'intesa   espressa   dai   presidenti   delle   regioni   -
vicecommissari nelle  riunioni  della  cabina  di  coordinamento  del
giorno 8 e 15 giugno 2017; 
  Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto-legge n.  189/2016  e  27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base  ai
quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il
termine di 30 giorni per  l'esercizio  del  controllo  preventivo  di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 
 
    1. All'art. 1 dell'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 1 e' integralmente sostituito dal seguente: «1.  Le
disposizioni della presente ordinanza,  in  attuazione  dell'art.  5,
comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, come successivamente modificato  dal  decreto-legge  9  febbraio
2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.
45, d'ora in  poi  denominato  «decreto-legge»,  sono  finalizzate  a
disciplinare  gli  interventi  di  ricostruzione  e  ripristino   con
miglioramento sismico degli immobili ad uso  produttivo  distrutti  o
danneggiati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, nonche' le misure di compensazione dei danni  a  scorte,
beni  mobili  strumentali  e  prodotti  di  attivita'  economiche   e
produttive  determinati  dai  medesimi  eventi,  nei  comuni  di  cui
all'art. 1 del citato decreto-legge al fine di assicurare la  ripresa
delle attivita' produttive interrotte  in  conseguenza  degli  eventi
sismici suindicati.»; 
      b) il comma 2 e' integralmente  sostituito  dal  seguente:  «2.
Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente  ordinanza
le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei  servizi,
commerciali,  artigianali,  turistiche,   agricole,   agrituristiche,
zootecniche e professionali), secondo la definizione di cui  all'art.
1 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione
europea del 17 giugno 2014, ivi comprese le imprese  sociali  di  cui
all'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, attive alla
data del sisma ed ubicate in edifici distrutti  o  che  hanno  subito
danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale  e  che  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189  del
2016  devono  eseguire  interventi  di  miglioramento  sismico  o  di
ricostruzione.»; 
      c) dopo il comma 2 sono inseriti i  seguenti:  «2-bis.  Possono
altresi' beneficiare dei predetti contributi  anche  le  imprese  che
hanno subito danni a beni strumentali e scorte nonostante l'edificio,
pur danneggiato  dall'evento  sismico  come  risultante  da  apposita
documentazione  o  certificazione  redatta  o  acquisita  da  tecnici
comunali o di altra p.a., sia  stato  considerato  agibile,  anche  a
seguito di interventi provvisionali eseguiti immediatamente  dopo  il
sisma. Detti interventi provvisionali comunque non sono ammissibili a
contributo; 
      2-ter. Possono beneficiare  dei  contributi  anche  le  imprese
proprietarie  degli  immobili   danneggiati   che   optano   per   la
delocalizzazione definitiva mediante l'acquisto di edifici  esistenti
agibili nello stesso comune, ai sensi del successivo art.  6,  ovvero
mediante la ricostruzione in altra area ubicata nello stesso  comune,
ai sensi del comma 9-ter del successivo art. 3.»; 
    d)  al  comma  4  le  parole  da  «principale»  a  «parti  comuni
dell'edificio» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  tipologia  e
destinazione prevalentemente industriale o produttiva». 
  2. All'art.  2  dell'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' integralmente sostituito  dal  seguente:  «1.  I
contributi di cui alla presente ordinanza, disposti con le  modalita'
del finanziamento agevolato  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  3,  del
decreto-legge, possono essere concessi per gli interventi di  cui  ai
commi successivi, a condizione  che  questi  siano  finalizzati  alla
ripresa e alla piena funzionalita' dell'attivita' produttiva in tutte
le componenti fisse  e  mobili  strumentali  e  al  recupero  a  fini
produttivi degli immobili danneggiati o distrutti.»; 
    b) il comma 2 e' integralmente sostituito dal seguente:  «2.  Per
le finalita' di cui al comma 1 sono concessi contributi per: 
  a) il ripristino con miglioramento sismico e  la  ricostruzione  di
edifici in sito o in altra area nello stesso comune idonea dal  punto
di  vista  urbanistico,  idrogeologico  e   sismico,   al   fine   di
ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese  in
essi insediate; 
  b)  la  riparazione  e  l'acquisto  dei  beni  mobili   strumentali
danneggiati o distrutti, compresi impianti, macchinari,  attrezzature
anche acquisiti con contratto  di  leasing  e  la  riparazione  delle
infrastrutture come definite al comma 5, lettera b),  ultimo  periodo
del presente articolo; 
  c) il ripristino e riacquisto di scorte  e  il  ristoro  dei  danni
economici sui prodotti giacenti in corso  di  maturazione  ovvero  di
stoccaggio, ai sensi rispettivamente delle lettere b) e c) del  comma
2 dell'art. 5 del decreto-legge; 
  d)  l'acquisto,  nello  stesso  comune,  di  interi  immobili   ove
delocalizzare definitivamente l'attivita' produttiva.»; 
  c) il comma 3 e' integralmente sostituito  dal  seguente:  «3.  Nei
casi di cui alla lettera a) del precedente comma 2, il  miglioramento
sismico deve raggiungere una  capacita'  di  resistenza  alle  azioni
sismiche ricompresa  entro  i  valori  minimi  e  massimi  di  quelli
previsti per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016.»; 
  d) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  i) la lettera b) e' integralmente sostituita  dalla  seguente:  «b)
per «beni mobili strumentali»  si  intendono  i  beni,  ivi  compresi
macchinari, impianti ed attrezzature, presenti  nel  libro  dei  beni
ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in  esenzione
da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai
sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui  redditi».  Sono  inoltre  considerati
beni  strumentali  ammissibili  a  contributo  quelle  infrastrutture
nonche'  dotazioni  o  impianti,  detenuti   anche   in   regime   di
concessione,  non   definibili   ne'   come   macchinari   ne'   come
attrezzature,  funzionali  all'attivita'  produttiva,  costituite  da
componenti fisse e/o mobili, che sono necessarie per  lo  svolgimento
delle attivita' d'impresa;»; 
  ii) dopo la lettera c) e' aggiunta la  seguente  lettera:  «d)  per
"prodotti in corso di maturazione" si intendono i  prodotti  definiti
alla lettera c) del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge.»; 
  e) al comma  6,  secondo  periodo,  le  parole  «le  imprese»  sono
sostituite  dalle  parole  «i  proprietari   delle   singole   unita'
immobiliari»; 
  f) il comma 7 e' integralmente  sostituito  dal  seguente:  «7.  Le
disposizioni relative agli interventi su immobili non si applicano se
l'unita' produttiva interessata  e'  localizzata  all'interno  di  un
edificio  a  prevalente  destinazione  abitativa  o  se   le   unita'
produttive sono localizzate nella loro totalita' in  immobile  avente
tipologia   costruttiva   assimilabile   a   quella   degli   edifici
residenziali  o  direzionali,   ammessi   a   contributo   ai   sensi
dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19  del  2017,  fermi
restando i requisiti di ammissibilita' dell'allegato 1 della presente
ordinanza.»; 
    g) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «8. Gli interventi di
cui  alle  lettere  a)  e  d)  del  secondo  comma   della   presente
disposizione devono essere realizzati in sito o in altra  area  nello
stesso comune idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico  e
sismico.». 
  3. All'art.  3  dell'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' integralmente sostituito dal seguente: «2. Ai fini
della determinazione del contributo, il costo dell'intervento di  cui
al comma 1 comprende  i  costi  sostenuti  per  le  opere  di  pronto
intervento e di messa in sicurezza, per le indagini  e  le  prove  di
laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione
e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse  agli
interventi sulle strutture e sulle parti comuni  ai  sensi  dell'art.
1117 del Codice civile, per gli impianti interni e comuni  e  per  le
opere di efficientamento energetico, nonche' le spese  tecniche  e  i
compensi  per  amministratori  di  condomini  o   di   consorzi   tra
proprietari costituiti per gestire  interventi  unitari,  cosi'  come
determinati al successivo comma 8-bis. Il costo dell'intervento  puo'
includere, qualora comprese nel progetto  esecutivo  e  previste  nel
contratto  di  appalto,  le  spese   per   l'esecuzione,   da   parte
dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai  sensi  dell'art.
179 del decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207, limitatamente alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni
a misura e non possono essere  rappresentate  da  prezzi  in  elenco,
comunque per un importo non superiore al  2%  del  costo  dei  lavori
contabilizzati a misura.»; 
  b) dopo il comma 2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Il  costo
dell'intervento comprende anche: 
  a) nel caso di  ripristino  con  miglioramento  sismico,  le  opere
necessarie per  assicurare  l'adeguamento  delle  unita'  immobiliari
destinate  ad  attivita'  produttiva  e  delle  eventuali  abitazioni
presenti   nell'edificio    alle    vigenti    norme    in    materia
igienico-sanitaria, nonche' le spese per le indagini di laboratorio e
per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1  della
tabella 7 dell'allegato n. 2; 
  b) nel caso di interventi di ricostruzione,  oltre  alle  opere  di
demolizione  completa  dell'edificio,  anche  quelle  necessarie  per
l'adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente  lettera  a),
nonche' le spese per le  indagini  di  laboratorio  e  per  le  prove
geognostiche e geofisiche prescritte al punto  7.1  della  tabella  7
dell'allegato n. 2; 
      c) in tutti  i  casi,  le  spese  eventualmente  sostenute  dal
beneficiario nei  confronti  delle  aziende  erogatrici  dei  servizi
ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle  utenze
disattivate a seguito degli eventi sismici.»; 
  c) al comma 3  sono  aggiunte  in  fine  le  parole:  «Al  fine  di
determinare la maggiorazione complessiva dell'I.V.A. da applicare  al
costo convenzionale, lo stesso viene articolato in quota  relativa  a
lavori  e  quota  relativa  ad  altre  spese   comunque   ammissibili
determinate   nella   stessa   proporzione   presente    nel    costo
dell'intervento. Alle diverse quote viene poi  attribuita  l'aliquota
I.V.A. di competenza.»; 
  d) la lettera a) del comma  4  e'  integralmente  sostituita  dalla
seguente: «a) per «superficie complessiva» si intende  la  superficie
utile destinata ad attivita' produttiva  in  essere  al  momento  del
sisma e  quella  eventualmente  destinata  ad  abitazione  ricompresa
nell'edificio  a  prevalente   destinazione   produttiva,   piu'   la
superficie  accessoria  delle  pertinenze  interne  e  quella   delle
pertinenze esterne nel limite massimo del 70% della superficie  utile
dell'unita' immobiliare destinata ad  attivita'  produttiva  o  dell'
eventuale abitazione presente nell'edificio;»; 
  e) alla lettera b) del comma 4 le  parole  «Tabelle  2  e  3»  sono
sostituite dalle parole «tabelle 2 e 4»; 
  f) il comma 5 e' soppresso; 
  g) il comma 7 e' integralmente sostituito dal seguente:  «7.  Nella
quantificazione del contributo di  cui  alla  presente  ordinanza  le
spese tecniche, al netto dell'I.V.A. se  detraibile,  sono  computate
nel costo  dell'intervento,  secondo  le  percentuali  stabilite  nel
Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Commissario  straordinario  e
la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e  scientifica,
a norma dell'art. 34 del decreto-legge. Le spese tecniche comprendono
anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle
schede AeDES di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 10
del 19 dicembre 2016  e  sono  riconosciute  anche  a  professionisti
diversi dai progettisti.»; 
  h) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  i) al primo periodo,  dopo  le  parole  «avanzamento  lavori»  sono
aggiunte le parole «(SAL 0)»; 
      ii) al primo periodo, la parole  «dette»  e'  sostituita  dalle
parole «le stesse»; 
    i) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8 bis. Le spese  per
le   eventuali   attivita'   professionali   di   competenza    degli
amministratori di condominio o dei consorzi appositamente  costituiti
tra  proprietari  per  gestire  interventi  unitari  sono  ammesse  a
contributo nel limite massimo del: 
  a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 200.000 euro; 
  b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 200.000 euro e  fino  a
500.000 euro; 
  c) 1% del costo dell'intervento eccedente 500.000  euro  e  fino  a
3.000.000 di euro, 
  d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 3.000.000 euro.»; 
  j) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  i) dopo le parole «miglioramento sismico» sono inserite  le  parole
«o di demolizione e ricostruzione»; 
      ii) le parole da  «da  specifiche  ordinanze»  alla  fine  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «dall'ordinanza   del    Commissario
straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modifiche.»; 
    k) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Gli  edifici
gravemente danneggiati con livelli operativi L1, L2  ed  L3,  qualora
non risultino di particolare interesse culturale ai  sensi  dell'art.
13 del decreto legislativo n. 42/2004, non siano sottoposti a vincoli
ambientali o paesaggistici e che a giudizio del Comune, appositamente
consultato  dall'Ufficio  speciale,  non   rivestano   alcun   valore
funzionale, architettonico, storico e paesaggistico, possono,  previa
acquisizione del titolo abilitativo, essere  demoliti  e  ricostruiti
nello stesso sito. Il costo  ammissibile  a  contributo  e'  pari  al
minore importo tra il costo dell'intervento di nuova  costruzione  ed
il  costo  convenzionale  riferito  al  livello  operativo  ed   alla
superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione ovvero  a
quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore. 
    9-ter.  Per  gli  interventi  di  ricostruzione   degli   edifici
gravemente danneggiati o distrutti di cui all'art.  1,  comma  2-ter,
ultimo periodo, eseguiti in altra area  idonea  dal  punto  di  vista
urbanistico, idrogeologico e sismico ad ospitare  l'edificio  stesso,
il contributo viene determinato sul minore degli  importi  risultanti
dalla comparazione tra il costo dell'intervento di  ricostruzione  ed
il costo  convenzionale  relativo  al  livello  operativo  attribuito
all'edificio  esistente  danneggiato  ai  sensi   della   tabella   6
dell'allegato  2.  Nel  caso  di  livello   operativo   dell'edificio
danneggiato sia L1, L2 o L3 gli oneri per la demolizione,  l'acquisto
dell'area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l'attivita'
e la bonifica dell'area su cui sorgeva l'immobile danneggiato sono di
competenza del beneficiario del contributo. Nel caso di  edifici  che
rientrano  nel  livello  operativo  L4,   l'acquisto   dell'area   di
pertinenza   ove   delocalizzare   definitivamente   l'attivita'    e
l'eventuale bonifica dell'area su cui sorgeva l'immobile  danneggiato
sono di competenza del beneficiario del contributo. 
    9-quater. In ogni caso, la superficie complessiva da  considerare
ai fini del costo convenzionale e' quella  complessiva  dell'edificio
oggetto  di  demolizione  ovvero   quella   complessiva   del   nuovo
intervento, qualora inferiore.» 
  4. All'art.  4  dell'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole «scrittura  privata»
sono aggiunte le parole «regolarmente registrata»; 
  b) al comma  6,  secondo  periodo,  le  parole  «e'  conforme  alla
normativa vigente in materia di costruzioni  antisismiche  (NTC08  di
cui al d.m. 14  gennaio  2008)»  sono  sostituite  dalle  parole  «e'
verificato ai fini antisismici sulla base di quanto  stabilito  dalle
norme tecniche vigenti». 
  5. All'art.  5  dell'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole «art. 2, comma 2, lettera  b),»  sono
inserite  le  parole  «limitatamente  a  beni   mobili   strumentali,
impianti, macchinari ed attrezzature,»; 
  b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis.  Nel  caso  in
cui i beni strumentali danneggiati o distrutti  fossero,  al  momento
degli eventi sismici, nella disponibilita' dell'impresa in base a  un
contratto di leasing, i contributi possono essere chiesti secondo  le
seguenti modalita': 
  a) i contributi relativi agli  interventi  di  riparazione  possono
essere chiesti: 
        dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia
specificato con apposita clausola che gli oneri per  la  manutenzione
straordinaria sono a suo carico; 
        dalla societa' di leasing proprietaria del bene, qualora  nel
contratto di leasing non sia specificato con  apposita  clausola  che
gli oneri  per  la  manutenzione  straordinaria  sono  a  carico  del
conduttore oppure qualora, per volonta'  dichiarata  da  entrambe  le
parti del contratto di leasing  con  scrittura  privata  regolarmente
registrata, sia quest'ultima che intende  presentare  la  domanda  di
contributo; 
      b) i contributi relativi agli  interventi  di  acquisizione  in
leasing di nuovi beni di uguale o  equivalente  rendimento  economico
rispetto a quelli distrutti possono essere chiesti dal conduttore del
bene ovvero dalla societa' di leasing proprietaria dello stesso; 
    2-ter. Nei casi di cui alla prima ipotesi delle lettere a)  e  b)
del precedente comma 2-bis, il conduttore del bene deve allegare alla
domanda di contributo: 
      i)  una  dichiarazione  che  attesti  la  propria  volonta'  di
riscattare, ora  per  allora,  il  bene  in  godimento  e  di  essere
consapevole della sanzione della revoca del  contributo  concesso  in
caso di mancato riscatto; 
      ii) una dichiarazione della societa' di leasing di  rinuncia  a
qualsiasi  pretesa,  nei  confronti  del  Commissario  straordinario,
relativamente  al  contributo  richiesto  per   gli   interventi   di
riparazione e che solleva al contempo  il  Commissario  da  qualsiasi
responsabilita' in merito a potenziali controversie tra le parti. 
    2-quater. Nei casi di cui alla lettera b)  del  precedente  comma
2-bis,   il   conduttore,   all'atto   della   presentazione    della
documentazione  di  spesa,  deve  altresi'  produrre  le  fatture  di
acquisto del bene acquisito in leasing emesse a carico della societa'
di leasing concedente e le relative quietanze per la parte del  costo
non coperta dal contributo. 
    2-quinquies. In tutti i casi di cui al comma 2-bis, il conduttore
deve allegare alla domanda di contributo una dichiarazione di impegno
della societa' di leasing  a  comunicare  ogni  fatto  o  evento  che
determini un  inadempimento  contrattuale  da  parte  del  conduttore
stesso, tale da comportare la risoluzione del contratto di leasing e,
conseguentemente, l'impossibilita' di riscattare il bene concesso  in
godimento.»; 
    c) dopo il comma 3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Per  la
riparazione delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2,  lettera
b), la determinazione del  costo  ammissibile  a  contributo  avviene
sulla base della valutazione  del  danno  subito  effettuata  con  la
perizia giurata  di  cui  al  successivo  art.  12,  sottoposta  alla
verifica  dell'Ufficio  speciale,  riferita  all'intervento  eseguito
sulla base del  computo  metrico  estimativo  redatto  utilizzando  i
prezzi  del  contratto  di  appalto,  desunti  dal  prezziario  unico
approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7  del  14
dicembre 2016, con il ribasso conseguente  alla  procedura  selettiva
per l'individuazione dell'impresa.»; 
    d) dopo  il  comma  5  sono  inseriti  i  seguenti:  «5-bis.  Con
riferimento ai prodotti in corso di maturazione di  cui  all'art.  2,
comma 5, lettera  d),  la  determinazione  del  costo  ammissibile  a
contributo e' compiuta sulla base  della  quantificazione  del  danno
attestata  dalla  perizia  giurata  di  cui  al  successivo  art.  12
sottoposta  alla  verifica  dell'Ufficio  speciale.  A  tal  fine  il
professionista incaricato dovra': 
  accertare la quantita' dei prodotti in  magazzino  al  momento  del
sisma.   L'ammontare   delle   quantita'   rilevate   dovra'   essere
corrispondente alle risultanze delle scritture contabili di  giacenza
redatte ai sensi delle norme vigenti in materia. Per quanto  concerne
i prodotti  ad  indicazione  geografica  riconosciuti  ai  sensi  del
regolamento del parlamento europeo e del Consiglio 21 dicembre  2012,
n. 1151/2012/CE, si potranno utilizzare anche le registrazioni di cui
alle attivita' di controllo previste dallo stesso regolamento; 
  quantificare il danno subito con riferimento alle quotazioni  della
produzione vigente al momento degli  eventi  sismici  desumibili  dai
listini prezzo delle Camera di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura in relazione alla maturazione/stagionatura  dei  prodotti
presenti nel  magazzino  e  che  risultano  danneggiati.  Qualora  il
prodotto  non  avesse  al  momento  del  danno  una   quotazione   di
riferimento si procedera' con apposita stima per il  collegamento  ai
valori  ufficiali.  La  stima  del  danno  dovra'  tenere  conto  dei
deprezzamenti  o  delle  rivalutazioni   rispetto   alle   quotazioni
ufficiali, nonche' dei costi di evacuazione e gestione  del  prodotto
danneggiato e quanto altro necessario a garantire la protezione delle
certificazioni e sara' a cura dei rispettivi Consorzi di  tutela  del
prodotto DOP/IGP (ove presenti). Per  quanto  attiene  la  stima  del
valore residuo di prodotti DOP/IGP in corso  di  maturazione,  per  i
quali l'effettivo valore potra'  esseredefinito  solo  a  seguito  di
definitiva espertizzazione a  chiusura  del  periodo  di  maturazione
stesso, il valore esperito potra' essere aggiornato. 
  5-ter. Il costo ammissibile a contributo per il ristoro  dei  danni
subiti  dai   prodotti,   tenuto   conto   di   eventuali   coperture
assicurative, coincide con il danno quantificato  secondo  i  criteri
stabiliti nel precedente comma. 
  5-quater.  Ai  fini  del  mantenimento  del  ciclo  produttivo  dei
prodotti in corso di maturazione di cui all'art. 2, comma 5,  lettera
d), le spese di cui  al  comma  5-bis  devono  essere  sostenute  dal
soggetto beneficiario del contributo successivamente  alla  data  del
sisma e possono riferirsi anche alla gestione dei prodotti  che,  pur
non  risultando  danneggiati,  necessitano  per  il  mantenimento   e
protezione delle certificazioni di  un  procedimento  di  maturazione
interrotto  dall'inagibilita'  dell'edificio  in  cui  era  insediata
l'attivita' produttiva.»; 
    e)  al  comma  7,  le  parole  «distrutti  o  danneggiati»   sono
sostituite dalle parole «di cui all'art. 2, comma 2, lettera c)». 
  6. All'art.  6  dell'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 sono soppresse le parole «e dimensionali»; 
  b) il comma 2 e' soppresso; 
  c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. E'  ammissibile
l'acquisto anche di un edificio con  le  caratteristiche  tecniche  e
tecnologiche di cui al comma 1, avente superficie  utile  complessiva
inferiore a quella dell'edificio gravemente danneggiato o  distrutto,
ma in tal caso il costo convenzionale e' determinato sulla base della
superficie dell'edificio acquistato.  Qualora  invece  la  superficie
dell'edificio  acquistato  sia  superiore  a   quella   dell'edificio
preesistente il costo convenzionale e' determinato sulla  base  della
superficie utile complessiva di quest'ultimo.»; 
    d) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole  «per  consentire»
sono aggiunte le parole «la demolizione e». 
  7. All'art.  7  dell'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' integralmente sostituito dal seguente: «Le domande
di contributo sono presentate dai soggetti  legittimati  agli  uffici
speciali per la ricostruzione entro il 31 dicembre 2017  mediante  la
procedura  informatica  a  tal  fine  predisposta   dal   Commissario
straordinario ovvero, fino alla sua istituzione, a mezzo PEC.» 
  b) la lettera b) del comma due e'  integralmente  sostituita  dalla
seguente: «b) la riparazione o acquisto dei beni mobili,  macchinari,
attrezzature ed infrastrutture, anche acquisiti in  caso  di  leasing
(sezione 2);»; 
  c)  alla  lettera  c)  del  comma  2,  dopo  le  parole   «prodotti
danneggiati» sono aggiunte le parole «e il ristoro dei  danni  subiti
ai prodotti in corso di maturazione»; 
    d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le domande di
contributo per i beni  strumentali  e  le  scorte  possono  precedere
quella relativa agli edifici  solo  nel  caso  che  sia  previsto  un
intervento di miglioramento sismico per il ripristino dell'agibilita'
e che, sulla base di specifica  relazione  del  progettista  inserita
nella  domanda  di  contributo,  sia  possibile  comunque  riprendere
l'attivita' dopo aver rimosso, con interventi di tipo  provvisionale,
l'inagibilita' dichiarata dal sindaco.» 
  8. All'art.  8  dell'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera b) del comma  1  e'  integralmente  sostituita  dalla
seguente: «b) la superficie utile destinata ad  attivita'  produttiva
in essere al momento del sisma, e quella eventualmente  destinata  ad
abitazione  ricompresa  nell'edificio   a   prevalente   destinazione
produttiva, piu' la superficie accessoria delle pertinenze interne  e
quelle delle pertinenze esterne nel  limite  massimo  del  70%  della
superficie  utile  dell'unita'  immobiliare  destinata  ad  attivita'
produttiva o dell'abitazione presente nell'edificio;»; 
  b) la lettera d) del comma  1  e'  integralmente  sostituita  dalla
seguente:  «d)  il  numero  e  la  data  dell'ordinanza  comunale  di
inagibilita' conseguente alle schede AeDES o  GL-AeDES,  ovvero  alla
dichiarazione di non utilizzabilita' sulla base delle schede  FAST  a
cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES  o  GL-AeDES,
ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n.  10  del  19
dicembre 2016;»; 
  c) al comma 1, dopo la lettera f)  e'  aggiunta  la  seguente:  «g)
l'indicazione di eventuale domanda di delocalizzazione temporanea e/o
di eventuali contributi gia' percepiti ai  sensi  dell'ordinanza  del
Commissario straordinario n. 9 del 7 gennaio 2017»; 
  d) alla lettera a) del comma 2 sono aggiunte in fine le parole:  «e
gli eventuali compilatori delle schede AeDES o  GL-AeDES  redatte  ai
sensi dell'ordinanza del  Commissario  straordinario  n.  10  del  19
dicembre 2016»; 
  e) la lettera a) del comma  3  e'  integralmente  sostituita  dalla
seguente:  «a)  perizia  asseverata  dal  tecnico  incaricato   della
progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di
causalita' tra i danni rilevati e gli eventi  sismici,  con  espresso
riferimento alla scheda AeDESo GL-AeDES ovvero alla dichiarazione  di
non utilizzabilita' emessa per l'edificio in questione con la  scheda
FAST ed alla successiva scheda AeDES  o  GL-AeDES  redatta  ai  sensi
dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10  del  19  dicembre
2016;»; 
  f) al punto v. della lettera b) del comma 3 sono aggiunte  in  fine
le parole: «e l'indicazione separata dei costi per la  sicurezza  non
soggetti a ribasso»; 
    g) alla lettera b) del comma 3 e' aggiunto in  fine  il  seguente
punto: «vii. indicazione degli eventuali interventi minimi  necessari
per   conseguire   l'agibilita'   dell'edificio    sotto    l'aspetto
igienico-sanitario». 
  9. All'art.  9  dell'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole «all'art. 8, comma 4,  lettera  b),  punto
ii)» sono sostituite dalle parole «all'art. 8, comma 3,  lettera  b),
punto ii)»; 
  b) al comma 3, le parole «all'art. 8, comma 4,  lettera  b),  punto
iii)» sono sostituite dalle parole «all'art. 8, comma 3, lettera  b),
punto iii)»; 
  c) il  comma  4  e'  integralmente  sostituito  dal  seguente:  «4.
L'Ufficio speciale, che riceve  la  domanda  a  norma  del  comma  1,
trasmette  copia  degli  elaborati  e  dei  documenti  relativi  alla
segnalazione certificata  di  inizio  attivita'  o  alla  domanda  di
permesso a costruire al comune  territorialmente  competente  con  le
modalita' informatiche  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  e  verifica
l'esistenza delle condizioni per il rilascio del titolo  edilizio  ai
sensi dello strumento urbanistico e  delle  vigenti  disposizioni  di
legge.  A  tal  fine,  e'  acquisita  dal   comune   territorialmente
competente ogni informazione in ordine alla condizione  dell'immobile
preesistente, accertando in particolare se lo stesso risulti conforme
alla disciplina  in  vigore  ovvero  sia  totalmente  o  parzialmente
abusivo.»; 
  d) i commi 5 e 6 sono soppressi; 
  e) dopo il comma 6 sono  aggiunti  i  seguenti:  «6-bis.  Entro  60
giorni dalla entrata in vigore della  presente  ordinanza,  i  comuni
possono comunicare agli Uffici  speciali  l'intenzione  di  procedere
direttamente  all'attivita'  istruttoria  relativa  al  rilascio  dei
titoli abilitativi, in coordinamento con il predetto ufficio. In tale
ipotesi, il comune procede alla  verifica  delle  condizioni  per  il
rilascio del titolo edilizio entro 30 giorni dalla trasmissione degli
atti a norma del comma 4. 
    6-ter. Qualora l'intervento riguardi  un  edificio  sottoposto  a
vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali,  il
progetto e' sottoposto al parere della conferenza  regionale  di  cui
all'art. 16, comma 4, del decreto-legge come modificato  dall'art.  6
del decreto-legge n. 8 del 2017. A tal fine il presidente di  regione
- vice Commissario competente  provvede  a  convocare  la  conferenza
entro cinque giorni dalla conclusione della verifica  di  conformita'
di cui al successivo art. 13, comma 2, o dalla richiesta del  comune,
qualora questo si sia avvalso della facolta' di cui al comma 6-bis. 
    6-quater. Il comune, entro dieci  giorni  dal  ricevimento  della
proposta dell'Ufficio speciale di cui al successivo art. 13, comma 2,
corredata dal parere favorevole della conferenza regionale  nei  casi
di cui  al  comma  6-ter,  ovvero  dalla  conclusione  dell'attivita'
istruttoria condotta direttamente,  rilascia  il  titolo  edilizio  a
norma dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge. 
    6-quinquies. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede  di
richiesta di contributo ovvero all'esito della  verifica  di  cui  al
comma  4,  si  accerti  che  l'immobile  oggetto  dell'intervento  e'
interessato da abusi parziali o totali, ancorche' per gli stessi  non
siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, l'Ufficio speciale  ne
informa il comune. Quest'ultimo, qualora gli abusi siano  sanabili  e
il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la  sanatoria
ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, lo invita a presentare la relativa istanza entro
trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in  caso  di
inutile decorso del predetto termine,  il  comune  informa  l'Ufficio
speciale che  provvede  a  definire  la  domanda  di  contributo  con
dichiarazione di improcedibilita'. 
    6-sexies.  Il  comune  provvede  a  norma  del  precedente  comma
6-quinquies anche quando l'abusivita' parziale o  totale  emerga  nel
corso dell'istruttoria eseguita direttamente dallo  stesso  ai  sensi
del comma 6-bis.» 
  10. All'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 13 del 9  gennaio  2017
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), dopo  le  parole  «e  le  attrezzature»  sono
inserite le parole «ed infrastrutture»; 
  11. All'art. 12 dell'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte in fine le parole  «ed
infrastrutture fisse o mobili»; 
  b) alla lettera c) del comma 1 sono aggiunte in fine le  parole  «e
al ristoro dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP»; 
  c) alla lettera d) del comma 1 sono  aggiunte  in  fine  le  parole
«mediante acquisto»; 
  d) al comma 2, dopo le parole «al ripristino o riacquisto dei  beni
danneggiati»  sono  inserite  le  parole  «e  al  ristoro  del  danno
economico relativo ai prodotti DOP/IGP». 
  12.  L'art.  13  dell'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017   e'
integralmente sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Istruttoria sulle domande  di  contributo).  -  1.  Entro
venti giorni dal ricevimento della domanda l'Ufficio speciale procede
all'accertamento  della  sussistenza  in  capo  al  richiedente   dei
requisiti per la fruizione del contributo e della  completezza  della
domanda e della documentazione allegata. In caso  di  esito  negativo
dell'accertamento  di   cui   al   periodo   precedente   ovvero   di
incompletezza della domanda o della documentazione ad essa  allegata,
l'Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di
cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  assegnando
all'istante  un  termine  non  superiore  a  dieci  giorni   per   la
presentazione  di  osservazioni  e/o  la  produzione  dei   documenti
mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato  accoglimento
delle osservazioni l'Ufficio speciale trasmette al  vice  Commissario
la proposta di rigetto della domanda di contributo. 
  2. In caso di esito positivo dell'accertamento di cui al precedente
comma 1, l'Ufficio speciale, nei successivi sessanta giorni, verifica
la conformita' dell'intervento alla normativa  urbanistica,  richiede
l'effettuazione dell'eventuale  controllo  a  campione  sul  progetto
strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale nei casi
e con le modalita' di cui al  comma  6-ter  del  precedente  art.  9,
propone  al  comune  il  rilascio  del  titolo   edilizio,   verifica
l'ammissibilita'  al   finanziamento   dell'intervento,   indica   il
contributo ammissibile e provvede  a  richiedere  contestualmente  il
Codice unico di progetto (CUP) di cui  all'art.  11  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG  dandone  comunicazione  al  vice
Commissario mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.
Nei casi di cui all'art. 9, comma 6-bis, l'Ufficio speciale adotta  i
provvedimenti suindicati entro 20 giorni dalla ricezione  degli  atti
da  parte  del  comune   all'esito   della   verifica   compiuta   da
quest'ultimo. 
  3. I termini di cui al precedente comma 2 possono  essere  sospesi,
per un sola volta e per un periodo non  superiore  a  trenta  giorni,
qualora: 
  a)   sia   necessaria   l'acquisizione   di   informazioni   o   di
certificazioni relative a fatti, stati o qualita'  non  attestati  in
documenti gia' in possesso dell'Ufficio speciale o  non  direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 
  b)  l'ufficio   ritenga   indispensabile   richiedere   chiarimenti
all'istante,  che  fornisce  gli  stessi  entro  venti  giorni  dalla
richiesta. 
  4. Qualora l'interessato ometta  di  far  pervenire  i  chiarimenti
richiesti dall'Ufficio speciale nel termine previsto dalla lettera b)
del  precedente  comma  3,  la  domanda  di  contributo  si   intende
rinunciata e lo stesso  Ufficio  trasmette  al  vice  Commissario  la
proposta di rigetto. 
  5. Il vice Commissario, entro dieci giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione  di  cui  al  comma  2,  emette  il  provvedimento   di
concessione del contributo informandone il richiedente, l'istituto di
credito ed il Comune competente mediante  la  procedura  informatica.
Con la stessa modalita' e' comunicato  l'eventuale  provvedimento  di
rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle  ragioni
del mancato accoglimento della stessa. 
  6. Il provvedimento di concessione del contributo non puo' in  ogni
caso  essere  emesso  se  per  qualsiasi  motivo  il  Comune  non  ha
rilasciato il titolo edilizio ai sensi dell'art.  12,  comma  2,  del
decreto-legge. 
  7.  La  concessione  del  contributo  e'  trascritta  nei  registri
immobiliari, su richiesta  dell'Ufficio  speciale,  in  esenzione  da
qualsiasi tributo o diritto, sulla base  del  titolo  di  concessione
senza alcuna altra formalita'.» 
  13. All'art. 14, comma 3, dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio  2017,
dopo le parole «ripristino delle scorte» sono inserite le  parole  «e
al ristoro del danno economico  relativo  ai  prodotti  in  corso  di
maturazione». 
  14. Dopo l'art. 14 dell'ordinanza n.  13  del  9  gennaio  2017  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 14-bis (Edifici  ubicati  in  aree  interessate  da  dissesti
idrogeologici).  -  1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
applicano  agli  interventi  di  ricostruzione   o   ripristino   con
miglioramento sismico eseguiti  su  edifici  che  insistono  in  aree
suscettibili di instabilita' dinamiche in fase sismica quali: 
  a) zone in frana; 
  b) zone di rispetto/suscettibilita'  per  faglie  attive  e  capaci
(cosi'  come  definite  nelle  «Linee  guida  per  la  gestione   del
territorio in aree interessate da faglie attive e  capaci»  elaborate
dalla commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 7,  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri del 13  novembre  2010,  n.
3907); 
  c) zone con livello di rischio elevato o molto elevato  (R3  o  R4)
come definite nel piano di assetto idrogeologico; 
  d) zone di rispetto per liquefazione  (cosi'  come  definite  nelle
«Linee guida» di cui alla precedente lettera b); 
    e) zone con cavita' sotterranee instabili. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, gli interventi  di  ricostruzione  e
ripristino  con  miglioramento  sismico  sono  possibili  alle   sole
condizioni previste e nei limiti stabiliti  dalla  normativa  vigente
per le zone interessate, salvo il caso in cui siano state  effettuate
opere di consolidamento gia' collaudate e di cui sia stata  accertata
l'efficacia dopo gli eventi sismici  mediante  appositi  monitoraggi,
ovvero nel caso in cui sia possibile eseguire,  contestualmente  alla
realizzazione degli interventi sugli edifici, opere di consolidamento
volte alla mitigazione del rischio residuo sismo-indotto. 
  3. Gli edifici ubicati nelle zone di cui al comma 1 che sono  stati
dichiarati inagibili con danno grave, non possono essere  ricostruiti
nello stesso sito o migliorati sismicamente qualora la zona  non  sia
ricompresa tra quelle oggetto di interventi finanziati dal piano  sui
dissesti idrogeologici di cui all'art. 14, comma 2, lettera  c),  del
decreto-legge. In tal caso il vice Commissario  puo'  autorizzare  la
ricostruzione di edifici equivalenti per tipologia  e  dimensione  in
altri siti stabili e  non  suscettibili  di  instabilita'  dinamiche,
individuati tra quelli gia' edificabili dallo strumento  urbanistico,
di proprieta' pubblica  o  privata,  ovvero  a  seguito  di  apposita
variante. 
  4.   Il   costo   parametrico   per   determinare   il   contributo
dell'intervento di cui al comma 3 e' pari  a  quello  previsto  nella
tabella 6 per il livello operativo  L4  incrementato  percentualmente
per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto  od
esproprio dell'area e comunque  fino  al  30%.  L'area  dove  insiste
l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate
dalle macerie conseguenti alla demolizione a carico del proprietario,
sono cedute  gratuitamente  al  Comune  per  essere  adibite  ad  uso
pubblico compatibile con le condizioni di instabilita' della zona.» 
  15. All'art. 15 dell'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole «18 mesi» sono sostituite dalle parole  «24
mesi»; 
  b) il comma 2 e' integralmente  sostituito  dal  seguente:  «2.  Il
termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato per non piu'  di  sei
mesi, su conforme parere dell'Ufficio  speciale,  sentito  il  comune
competente, con provvedimento del vice Commissario, ove l'interessato
dimostri di non  averlo  potuto  rispettare  per  fatti  sopravvenuti
estranei alla sua volonta' o per difficolta' tecnico-esecutive emerse
successivamente all'inizio dei lavori.»; 
  c) dopo il comma 4 e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  Qualora  i
lavori non vengano ultimati entro i termini di cui ai commi 1 e 2, il
vice Commissario dispone la revoca  del  contributo  concesso  previa
diffida  ad  adempiere,  rivolta   al   soggetto   beneficiario   dei
contributi, entro ulteriori novanta  giorni.  In  caso  di  ulteriore
inadempienza  il  vice  Commissario  chiede   la   restituzione   del
contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati.» 
  16. All'art. 16 dell'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera c) del comma 1 la cifra «70%» e'  sostituita  dalla
cifra «30%» e la cifra «40%» e' sostituita dalla cifra «70%»; 
  b) alla lettera c) del comma 1 sono aggiunte  in  fine  le  parole:
«Per le imprese che hanno beneficiato dei contributi  disposti  dalla
ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  9  del  2017  per  la
delocalizzazione  temporanea,  l'erogazione  del  saldo  e'  comunque
subordinata alla  rimozione  della  struttura  temporanea  ovvero  al
recesso dal contratto di locazione appositamente stipulato»; 
    c) il comma 3 e' integralmente sostituito dal  seguente:  «3.  Al
richiedente puo' essere riconosciuto,  a  sua  istanza  da  formulare
inderogabilmente  in  sede  di  domanda,  un  anticipo  fino  al  20%
dell'importo ammesso a  contributo  a  condizione  che  sia  allegata
apposita polizza fideiussoria. In tale ipotesi il richiedente,  entro
cinque giorni dalla ricezione del provvedimento  di  concessione  del
contributo,  inoltra  all'Ufficio  speciale  tramite   la   procedura
informatica la richiesta di anticipo (cosi' detto SAL 0), la  fattura
e  copia  digitale  della  polizza  fidejussoria  incondizionata   ed
escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa  affidataria
dei lavori, comprensivi dell'eventuale fornitura e posa in  opera  di
strutture prefabbricate, a favore del vice  Commissario,  di  importo
almeno   pari   all'ammontare   dell'anticipo.   L'impresa   provvede
contestualmente  ad  inviare  l'originale  della  polizza   al   vice
Commissario che  la  detiene  per  gli  usi  consentiti  in  caso  di
necessita' e la svincola dopo l'erogazione del contributo a saldo. La
fideiussione puo' essere bancaria o assicurativa o  rilasciata  dagli
intermediari iscritti nell'albo  di  cui  all'art.  106  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via  esclusiva
o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono  sottoposti
a revisione contabile da parte di una societa' di revisione  iscritta
nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58.»; 
    d) al comma 4 le parole «lettera  c)»  in  fine  sono  sostituite
dalle parole «lettera d)». 
  17. All'art. 17 dell'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, alinea,  le  parole  «fornitura  e  montaggio»  sono
sostituite dalle parole «fornitura e installazione»; 
  b) al comma 5, lettera a), dopo le parole  «della  fornitura»  sono
inserite le parole «e installazione». 
  18. Alla rubrica dell'art. 18 dell'ordinanza n. 13  del  9  gennaio
2017 sono aggiunte in  fine  le  parole:  «e  di  ristoro  dei  danni
economici subiti da prodotti in corso di maturazione». 
  19.  L'art.  24  dell'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017   e'
integralmente sostituito dal seguente: 
  «Art.  24  (Sospensione  dei  termini  relativi  ai  contratti   di
locazione).  -  1.  Per  gli  edifici  oggetto  degli  interventi  di
ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  di  cui   alla   presente
ordinanza che alla data  degli  eventi  sismici  risultassero  essere
condotti in locazione, i termini relativi ai relativi contratti  sono
prorogati per un periodo non inferiore a  due  anni  successivi  alla
conclusione dei lavori finalizzati a ripristinare  l'agibilita'  o  a
ricostruire l'edificio, fatto salvo il  recesso  del  conduttore  ove
ricorrano le condizioni di legge.» 
  20. All'allegato 1, punto 2, lettera e) dell'ordinanza n. 13 del  9
gennaio 2017, la parola «inadempiente»  e'  sostituita  dalla  parola
«inadempienti». 
  21. L'allegato 2  dell'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  e'
integralmente sostituito dal seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico