Art. 5 
 
                   Entrata in vigore ed efficacia 
 
  1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti  per  il
controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del
Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi  dell'art.  12  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e
sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai
fini della ricostruzione nei territori dei Comuni  delle  Regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico  del
24 agosto 2016. 
  2. Le disposizioni contenute nell'art. 1 della  presente  ordinanza
si applicano a far data dall'entrata in vigore dell'ordinanza  n.  13
del 9 gennaio 2017. Le disposizioni contenute nell'articolo  2  della
presente ordinanza si applicano a far  data  dall'entrata  in  vigore
dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016. 
  3. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla
sua pubblicazione sul sito istituzionale  (www.sisma2016.gov.it)  del
Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei
territori dei Comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 
    Roma, 21 giugno 2017 
 
                                               Il Commissario: Errani 

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2017 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri, n. 1451