Art. 2 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, determinati nella misura massima di complessivi euro 489.000 (quattrocentoottantanovemila) per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018 (di cui euro 335.000 - euro trecentotrentacinquemila - afferenti alle assunzioni da effettuarsi da parte dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ed euro 154.000 - centocinquantaquattromila - afferenti alle assunzioni da effettuarsi da parte dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) si provvede a valere sul fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti previsti dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto legge.