Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri economici derivanti  dall'attuazione  della  presente
ordinanza, determinati  nella  misura  massima  di  complessivi  euro
489.000 (quattrocentoottantanovemila)  per  ciascuno  degli  esercizi
2017 e 2018 (di cui euro 335.000  -  euro  trecentotrentacinquemila -
afferenti alle assunzioni da effettuarsi  da  parte  dell'Ente  Parco
Nazionale    dei    Monti    Sibillini,    ed    euro    154.000    -
centocinquantaquattromila - afferenti alle assunzioni da  effettuarsi
da parte dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga)
si provvede a valere sul fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n.
189 del 2016, nei limiti previsti dall'art. 3, comma 1, del  medesimo
decreto legge.