Art. 2 
 
 
                              Efficacia 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
operazioni per le quali e' emessa fattura a  partire  dal  1°  luglio
2017. 
  2. Fino all'adeguamento dei  processi  e  dei  sistemi  informativi
relativi alla  gestione  amministrativo-contabile  e,  comunque,  non
oltre il 31 ottobre 2017, le pubbliche amministrazioni che  applicano
le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n.  633  del  1972,  per
effetto delle modifiche apportate dall'art. 1  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, accantonano le somme occorrenti per il successivo
versamento dell'imposta, da effettuarsi in  ogni  caso  entro  il  16
novembre 2017. 
  3.  In  sede  di  prima  applicazione,   al   fine   di   agevolare
l'adeguamento  dei  sistemi  contabili  alle  disposizioni  dell'art.
17-ter del decreto n. 633 del 1972, le societa' ivi  contemplate,  in
deroga a quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2,  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio  2015,  possono
annotare le fatture, per le quali l'esigibilita' si verifica  dal  1°
luglio 2017 al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento
dell'imposta, entro il 18 dicembre 2017. 
  4. Per l'anno  2017  i  soggetti  di  cui  all'art.  5,  comma  01,
effettuano il versamento di cui all'art. 6, comma 2, della  legge  29
dicembre 1990, n. 405, tenendo conto, nel caso in cui sia determinato
sulla  base   del   versamento   effettuato   nell'anno   precedente,
dell'ammontare dell'imposta divenuta esigibile, ai sensi del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio  2015,  nel
mese  di  novembre  2017,  ovvero,   nell'ipotesi   di   liquidazione
trimestrale, nel terzo trimestre del 2017. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 giugno 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan