Art. 2 Efficacia 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. 2. Fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2017, le pubbliche amministrazioni che applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017. 3. In sede di prima applicazione, al fine di agevolare l'adeguamento dei sistemi contabili alle disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, le societa' ivi contemplate, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, possono annotare le fatture, per le quali l'esigibilita' si verifica dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento dell'imposta, entro il 18 dicembre 2017. 4. Per l'anno 2017 i soggetti di cui all'art. 5, comma 01, effettuano il versamento di cui all'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, tenendo conto, nel caso in cui sia determinato sulla base del versamento effettuato nell'anno precedente, dell'ammontare dell'imposta divenuta esigibile, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, nel mese di novembre 2017, ovvero, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 2017 Il Ministro: Padoan