Art. 12 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle modificazioni e integrazioni delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale, di cui all'art. 13 del regolamento n. 248 del 1999. 2. Il decreto di cui al comma 1 puo' essere emanato a decorrere dal 1° gennaio 2018, a conclusione di un congruo periodo di sperimentazione nell'applicazione del modello di valutazione con riferimento alle richieste di garanzia sui finanziamenti nuova Sabatini in aderenza a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013 e previa verifica della compatibilita' con gli equilibri di finanza pubblica alla luce della relazione di cui al comma 3, fatta eccezione delle disposizioni di cui all'art. 8 per le quali le relative condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale possono essere adottate anche antecedentemente alla predetta data. 3. Ai fini di cui al comma 2, il Consiglio di gestione trasmette al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita relazione sull'andamento del periodo di sperimentazione del modello di valutazione applicato alle richieste di garanzia sui finanziamenti nuova Sabatini, con riferimento ai previsti effetti, anche in termini di fabbisogno finanziario prospettico del Fondo, connessi all'estensione del modello di valutazione ai restanti interventi del Fondo, alla luce della rischiosita' degli impegni assunti dal Fondo e dei conseguenti accantonamenti prudenziali operati nel corso del predetto periodo di sperimentazione. 4. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi incluse le misure della garanzia, possono essere ridefinite, con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione dell'andamento del ciclo economico. 5. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 10, comma 1, agli interventi di riassicurazione e di controgaranzia le commissioni sono applicate nelle misure indicate nella tabella relativa agli interventi di controgaranzia di cui all'allegato 1 all'art. 9 del decreto interministeriale 26 giugno 2012. 6. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sara' effettuato il coordinamento redazionale della normativa del Fondo. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 marzo 2017 Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 663