Art. 12 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di  approvazione
delle modificazioni e integrazioni delle condizioni di ammissibilita'
e delle disposizioni di carattere generale, di cui  all'art.  13  del
regolamento n. 248 del 1999. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 puo' essere emanato a decorrere dal
1°  gennaio  2018,  a  conclusione   di   un   congruo   periodo   di
sperimentazione nell'applicazione  del  modello  di  valutazione  con
riferimento  alle  richieste  di  garanzia  sui  finanziamenti  nuova
Sabatini in aderenza a quanto previsto  dall'art.  2,  comma  6,  del
decreto-legge n. 69 del 2013 e previa verifica  della  compatibilita'
con gli equilibri di finanza pubblica alla luce  della  relazione  di
cui al comma 3, fatta eccezione delle disposizioni di cui all'art.  8
per le quali le relative condizioni di ammissibilita' e  disposizioni
di carattere generale possono essere adottate anche  antecedentemente
alla predetta data. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, il Consiglio di gestione trasmette al
Ministero e al Ministero dell'economia e  delle  finanze  un'apposita
relazione sull'andamento del periodo di sperimentazione  del  modello
di valutazione applicato alle richieste di garanzia sui finanziamenti
nuova Sabatini, con riferimento ai previsti effetti, anche in termini
di   fabbisogno   finanziario   prospettico   del   Fondo,   connessi
all'estensione del modello di valutazione ai restanti interventi  del
Fondo, alla luce della rischiosita' degli impegni assunti dal Fondo e
dei conseguenti accantonamenti  prudenziali  operati  nel  corso  del
predetto periodo di sperimentazione. 
  4. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto,  ivi  incluse  le
misure della garanzia,  possono  essere  ridefinite,  con  successivi
decreti del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   anche   in   funzione
dell'andamento del ciclo economico. 
  5. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 10, comma 1,  agli
interventi di riassicurazione e di controgaranzia le commissioni sono
applicate  nelle  misure  indicate  nella   tabella   relativa   agli
interventi di controgaranzia di cui all'allegato  1  all'art.  9  del
decreto interministeriale 26 giugno 2012. 
  6. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sara'
effettuato il coordinamento redazionale della normativa del Fondo. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 6 marzo 2017 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                     Calenda          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2017 
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