Art. 4 
 
         Requisiti e condizioni per l'accesso alla garanzia 
 
  1. A modifica e integrazione  di  quanto  stabilito  dalla  vigente
normativa  relativa  al  Fondo,  la  garanzia  puo'  essere  concessa
esclusivamente a condizione che i soggetti beneficiari: 
  a) non rientrino nella definizione di «impresa in  difficolta'»  ai
sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 18), del  regolamento  di
esenzione; 
  b) non presentino, alla data della  richiesta  di  garanzia,  sulla
posizione  globale  di   rischio,   esposizioni   classificate   come
«sofferenze» ai sensi del paragrafo 2, Parte B,  della  circolare  n.
272  del  30  luglio  2008  della   Banca   d'Italia   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  c)  non  presentino,  alla  data  della  richiesta   di   garanzia,
esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come
inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi
del paragrafo 2, Parte B, della predetta circolare n.  272  del  2008
della Banca d'Italia; 
  d) non siano in stato di scioglimento  o  di  liquidazione,  ovvero
sottoposti a  procedure  concorsuali  per  insolvenza  o  ad  accordi
stragiudiziali o piani asseverati ai sensi  dell'art.  67,  comma  3,
lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione  dei  debiti  ai  sensi
dell'art. 182-bis della medesima legge. 
  2. La garanzia non e' concessa in relazione a: 
  a)   operazioni   finanziarie   finalizzate    all'estinzione    di
finanziamenti,  di  qualsiasi  durata,  gia'  erogati   al   soggetto
beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da  altri  soggetti
finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario; 
  b) finanziamenti a breve termine concessi  a  soggetti  beneficiari
rientranti nella prima classe di merito di  credito  del  modello  di
valutazione. E' fatta salva la possibilita' di accesso  al  Fondo  in
relazione  ai  predetti  finanziamenti  qualora   la   garanzia   sia
rilasciata interamente a valere su  risorse  apportate  al  Fondo  ai
sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6; 
  c) operazioni finanziarie non aventi durata o scadenza stabilita  e
certa. 
  3. La garanzia diretta non e' concessa  su  operazioni  finanziarie
gia' deliberate,  alla  data  di  presentazione  della  richiesta  di
garanzia,  dai  soggetti  finanziatori,   salvo   che   la   delibera
dell'operazione   finanziaria   sia   condizionata,   nella   propria
esecutivita', all'acquisizione della garanzia del Fondo. 
  4. La controgaranzia e la  riassicurazione  non  sono  concesse  su
operazioni  finanziarie  per  le  quali  il  soggetto  garante  abbia
deliberato la propria garanzia in data antecedente di oltre due  mesi
alla data di presentazione della richiesta di riassicurazione e/o  di
controgaranzia. 
  5. Nel caso di operazioni finanziarie  per  le  quali  il  soggetto
garante abbia gia'  deliberato  la  propria  garanzia  alla  data  di
presentazione   della   richiesta   di   riassicurazione    e/o    di
controgaranzia, fermo restando il rispetto della condizione di cui al
comma 4, il soggetto garante, a pena di inefficacia  della  garanzia,
deve trasmettere al gestore del Fondo, utilizzando l'apposito  modulo
predisposto dal medesimo gestore,  una  dichiarazione  attestante  la
riduzione  della  commissione  di  garanzia  applicata  al   soggetto
beneficiario  per  effetto  della  sopravvenuta   concessione   della
riassicurazione e/o controgaranzia. 
  6. Qualora le operazioni finanziarie di cui al comma 5 siano,  alla
data  di  presentazione  della  richiesta  di  controgaranzia,   gia'
deliberate anche dal soggetto finanziatore, quest'ultimo, a  pena  di
inefficacia della controgaranzia, deve  trasmettere  al  gestore  del
Fondo,  utilizzando  l'apposito  modulo  predisposto   dal   medesimo
gestore, una dichiarazione  attestante  la  riduzione  del  tasso  di
interesse applicata, sul finanziamento controgarantito,  al  soggetto
beneficiario  per  effetto  della  sopravvenuta   concessione   della
controgaranzia.