Art. 4 Requisiti e condizioni per l'accesso alla garanzia 1. A modifica e integrazione di quanto stabilito dalla vigente normativa relativa al Fondo, la garanzia puo' essere concessa esclusivamente a condizione che i soggetti beneficiari: a) non rientrino nella definizione di «impresa in difficolta'» ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 18), del regolamento di esenzione; b) non presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come «sofferenze» ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni; c) non presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della predetta circolare n. 272 del 2008 della Banca d'Italia; d) non siano in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della medesima legge. 2. La garanzia non e' concessa in relazione a: a) operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, gia' erogati al soggetto beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario; b) finanziamenti a breve termine concessi a soggetti beneficiari rientranti nella prima classe di merito di credito del modello di valutazione. E' fatta salva la possibilita' di accesso al Fondo in relazione ai predetti finanziamenti qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su risorse apportate al Fondo ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6; c) operazioni finanziarie non aventi durata o scadenza stabilita e certa. 3. La garanzia diretta non e' concessa su operazioni finanziarie gia' deliberate, alla data di presentazione della richiesta di garanzia, dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell'operazione finanziaria sia condizionata, nella propria esecutivita', all'acquisizione della garanzia del Fondo. 4. La controgaranzia e la riassicurazione non sono concesse su operazioni finanziarie per le quali il soggetto garante abbia deliberato la propria garanzia in data antecedente di oltre due mesi alla data di presentazione della richiesta di riassicurazione e/o di controgaranzia. 5. Nel caso di operazioni finanziarie per le quali il soggetto garante abbia gia' deliberato la propria garanzia alla data di presentazione della richiesta di riassicurazione e/o di controgaranzia, fermo restando il rispetto della condizione di cui al comma 4, il soggetto garante, a pena di inefficacia della garanzia, deve trasmettere al gestore del Fondo, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal medesimo gestore, una dichiarazione attestante la riduzione della commissione di garanzia applicata al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della riassicurazione e/o controgaranzia. 6. Qualora le operazioni finanziarie di cui al comma 5 siano, alla data di presentazione della richiesta di controgaranzia, gia' deliberate anche dal soggetto finanziatore, quest'ultimo, a pena di inefficacia della controgaranzia, deve trasmettere al gestore del Fondo, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal medesimo gestore, una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento controgarantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della controgaranzia.