IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 64, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208
(legge di stabilita' 2016), il quale dispone  che,  in  relazione  ai
commi 61 e 62, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono proporzionalmente  rideterminate  le  percentuali  di  cui  agli
articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' la  percentuale  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12  dicembre
2003, n. 344, e sono, altresi', determinate la normativa  transitoria
e le relative decorrenze; 
  Visto il secondo periodo del medesimo art. 1, comma 64, della legge
n. 208 del 2015, il  quale  prevede  che  la  rideterminazione  delle
percentuali di cui agli articoli 58, comma 2,  e  68,  comma  3,  del
citato testo unico delle  imposte  sui  redditi  non  si  applica  ai
soggetti di cui all'art. 5 del medesimo testo unico; 
  Visto il comma 61 del citato art. 1 della legge n. 208 del 2015, il
quale prevede la riduzione al 24 per cento dell'aliquota dell'imposta
sul reddito delle societa' a  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  con
effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso  al  31
dicembre 2016; 
  Visto il successivo comma 62 del citato art. 1 della legge  n.  208
del 2015, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017,  con  effetto
per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31  dicembre
2016, la riduzione all'1,20 per cento dell'aliquota della ritenuta  a
titolo d'imposta di cui all'art. 27, comma  3-ter,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
  Visto l'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
concernente i redditi prodotti in forma associata; 
  Visto l'art. 47, comma 1, del predetto testo  unico  delle  imposte
sui redditi, relativo agli utili distribuiti  in  qualsiasi  forma  e
sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o  dagli  enti  indicati
nell'art. 73 del medesimo testo unico; 
  Visto l'art. 58, comma 2, del citato testo unico delle imposte  sui
redditi,  concernente  il  concorso  alla  formazione   del   reddito
imponibile delle plusvalenze di cui all'art. 87  del  medesimo  testo
unico; 
  Visto l'art. 59 del predetto testo unico delle imposte sui redditi,
concernente gli utili relativi alla partecipazione al capitale  o  al
patrimonio delle societa'  e  degli  enti  di  cui  all'art.  73  del
medesimo testo unico, nonche' quelli relativi a  titoli  e  strumenti
finanziari  e  le  remunerazioni  relative  ai   contratti   di   cui
rispettivamente agli articoli 44, comma 2, lettera a), e  109,  comma
9, lettera b), del medesimo testo unico; 
  Visto l'art. 68, comma 3, del citato testo unico delle imposte  sui
redditi, relativo alle plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 67 del medesimo testo unico; 
  Visto l'art. 73, comma 1, lettera  c),  del  predetto  testo  unico
delle  imposte  sui   redditi,   concernente   i   soggetti   passivi
dell'imposta sul reddito delle societa'; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera q),  del  decreto  legislativo  12
dicembre 2003, n. 344, concernente gli utili percepiti dagli enti non
commerciali di cui all'art. 73, comma 1,  lettera  c),  del  predetto
testo unico delle imposte sui redditi; 
  Visto l'art. 4, comma 6-quater, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  concernente  la  dichiarazione  e
certificazione dei sostituti d'imposta; 
  Visto il decreto del Vice-Ministro dell'economia e delle finanze  2
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile  2008,  n.
90,  recante  «Rideterminazione  delle  percentuali  di  concorso  al
reddito  complessivo  dei  dividendi,  delle  plusvalenze   e   delle
minusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e  68,
comma 3, del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Utili da partecipazione e proventi equiparati 
 
  1. Agli effetti dell'applicazione degli articoli 47 e 59 del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili derivanti  dalla
partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta  sul  reddito
delle societa', nonche' i proventi equiparati  relativi  a  titoli  e
strumenti finanziari e le remunerazioni relative ai contratti di  cui
rispettivamente agli articoli 44, comma 2, lettera a), e  109,  comma
9, lettera b), del medesimo testo unico, formati con utili prodotti a
partire dall'esercizio successivo a quello in corso  al  31  dicembre
2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura
del 58,14 per cento del loro ammontare. 
  2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, lettera q),
del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, gli utili percepiti
dagli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1,  lettera  c),
del testo unico delle imposte sui redditi, formati con utili prodotti
a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31  dicembre
2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella  misura
del 100 per cento del loro ammontare. 
  3. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, lettera q),
del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, gli utili percepiti
dagli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1,  lettera  c),
del testo unico delle imposte sui redditi, formati con utili prodotti
fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, non concorrono  alla
formazione del reddito imponibile nella misura del  22,26  per  cento
del loro ammontare. 
  4. A partire dalle delibere di distribuzione  successive  a  quella
avente ad oggetto l'utile dell'esercizio  in  corso  al  31  dicembre
2016, agli effetti della  tassazione  del  soggetto  partecipante,  i
dividendi distribuiti si  considerano  prioritariamente  formati  con
utili prodotti dalla societa' o ente partecipato  fino  all'esercizio
in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino  al  predetto  esercizio  in
corso al 31 dicembre 2016. 
  5. L'ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti
dalla societa' o dall'ente partecipato nel corso del periodo compreso
dall'esercizio successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre  2007
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e  i  decrementi  di  tale
ammontare complessivo conseguenti alle delibere di distribuzione sono
indicati nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del  quadro  RS
del modello di dichiarazione dei redditi delle societa' di  capitali.
Nella certificazione  relativa  agli  utili  e  agli  altri  proventi
equiparati di  cui  all'art.  4,  comma  6-quater,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve essere  data
separata indicazione degli utili e proventi equiparati  maturati  nel
periodo compreso dall'esercizio successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2007 all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e di  quelli
maturati dall'esercizio successivo a quello in corso al  31  dicembre
2016. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche  ai  proventi  derivanti  da  titoli  e  strumenti
finanziari assimilati alle  azioni  di  cui  all'art.  44,  comma  2,
lettera a), del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  e  alle
remunerazioni dei contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b),
del medesimo testo unico. 
  7. In caso di utili e proventi equiparati, nonche' di remunerazioni
erogate da societa' o enti non  residenti,  i  dati  e  gli  elementi
indicati  nel  comma  5  sono  forniti  dal   soggetto   partecipante
residente, previa attestazione da parte della  societa'  o  dell'ente
estero, all'intermediario che interviene  nella  distribuzione  degli
utili e dei proventi.