Art. 2 
 
 
                     Plusvalenze e minusvalenze 
 
  1. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 58, comma 2, del  testo
unico  delle  imposte  sui  redditi,  le  plusvalenze  realizzate   a
decorrere dal 1° gennaio 2018  non  concorrono  alla  formazione  del
reddito imponibile, in quanto  esenti,  limitatamente  al  41,86  per
cento del loro ammontare. La stessa percentuale  si  applica  per  la
determinazione della  quota  delle  corrispondenti  minusvalenze  non
deducibile dal reddito imponibile. 
  2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 68, comma 3, del  testo
unico delle imposte sui redditi, le  plusvalenze  e  le  minusvalenze
realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione
del reddito imponibile per il 58,14 per  cento  del  loro  ammontare.
Resta ferma la misura del 49,72 per cento per  le  plusvalenze  e  le
minusvalenze  derivanti  da  atti  di  realizzo   posti   in   essere
anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i  cui  corrispettivi  siano  in
tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non  si  applicano  ai
soggetti indicati all'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 maggio 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2017 
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