Art. 11 
 
            Cumulabilita' della prestazione straordinaria 
 
  1. Gli assegni straordinari di cui all'art. 5, comma 1, lettere  c)
e d) , sono incompatibili  con  i  redditi  da  lavoro  dipendente  e
autonomo eventualmente percepiti, durante  il  periodo  di  fruizione
degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata  a
favore di aziende che svolgono attivita' in concorrenza con il datore
di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato. 
  2. La percezione dei redditi di cui al comma 1 comporta,  pertanto,
la decadenza dal diritto alla percezione dei predetti  assegni  e  la
contestuale  cessazione  della  loro  corresponsione,   nonche'   del
versamento della contribuzione correlata. 
  3. Gli assegni di cui all'art. 5, comma 1, lettere  c)  e  d)  sono
cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile,
ragguagliata a un anno, percepita dall'interessato, con i redditi  da
lavoro dipendente, eventualmente  acquisiti  durante  il  periodo  di
fruizione degli assegni medesimi, derivanti da  attivita'  lavorativa
prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1. 
  4. Qualora il cumulo tra i redditi di cui al comma 3 e il  predetto
assegno dovesse superare il limite cosi' individuato, si procedera' a
una corrispondente riduzione del medesimo. 
  5. Gli assegni di cui all'art. 5, comma 1, lettere c)  e  d),  sono
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo  derivanti  da  attivita'
prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui  al  comma  1,
compresi i redditi derivanti da rapporti avviati,  su  autorizzazione
del datore di lavoro, in costanza di  rapporto,  fino  a  concorrenza
dell'importo previsto dalla normativa vigente per  i  trattamenti  di
pensione  erogabili  dal  Fondo   di   previdenza   obbligatoria   di
appartenenza dell'interessato. 
  6. Ai fini della determinazione della contribuzione correlata,  nei
casi di cui al comma 3, la base retributiva imponibile e' ridotta  in
misura pari all'importo dei redditi da lavoro  dipendente  percepiti,
con corrispondente riduzione dei relativi versamenti. 
  7. Al lavoratore destinatario  dell'assegno  straordinario  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettere c) e  d),  e'  fatto  obbligo,  all'atto
dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante l'intero
periodo  di  fruizione  dell'assegno  medesimo,  di  dare  tempestiva
comunicazione, all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione
di eventuali rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con  specifica
indicazione del nuovo datore di lavoro, ai  fini  della  sospensione,
revoca  o  della  rideterminazione  dell'assegno   stesso   e   della
contribuzione correlata. 
  8. In caso di inadempimento dell'obbligo di  cui  al  comma  7,  il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme  indebitamente  percepite,  oltre   agli   interessi   e   alla
rivalutazione capitale, nonche' la cancellazione della  contribuzione
correlata di cui al precedente articolo.