Art. 11 Cumulabilita' della prestazione straordinaria 1. Gli assegni straordinari di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d) , sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo eventualmente percepiti, durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato. 2. La percezione dei redditi di cui al comma 1 comporta, pertanto, la decadenza dal diritto alla percezione dei predetti assegni e la contestuale cessazione della loro corresponsione, nonche' del versamento della contribuzione correlata. 3. Gli assegni di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d) sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata a un anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1. 4. Qualora il cumulo tra i redditi di cui al comma 3 e il predetto assegno dovesse superare il limite cosi' individuato, si procedera' a una corrispondente riduzione del medesimo. 5. Gli assegni di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d), sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo derivanti da attivita' prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi i redditi derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto, fino a concorrenza dell'importo previsto dalla normativa vigente per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato. 6. Ai fini della determinazione della contribuzione correlata, nei casi di cui al comma 3, la base retributiva imponibile e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente percepiti, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti. 7. Al lavoratore destinatario dell'assegno straordinario di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d), e' fatto obbligo, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante l'intero periodo di fruizione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione, all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di eventuali rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della sospensione, revoca o della rideterminazione dell'assegno stesso e della contribuzione correlata. 8. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata di cui al precedente articolo.