Art. 3 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore. 2. Il Comitato e' composto da dodici esperti, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente designati dalle parti firmatarie dell'Accordo del 28 luglio 2016, individuati in ragione della propria competenza professionale, dei quali sei nominati dalle Societa' del Gruppo FS d'intesa con Agens, e sei nominati, nei termini di uno per ciascuna organizzazione sindacale, dalle OO.SS. FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e ORSA Ferrovie, nonche' da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148/2015. 3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 4. La durata in carica dei componenti del Comitato e' di quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo Comitato. Alla scadenza, i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall'incarico, per qualunque causale, uno o piu' componenti del Comitato, si provvedera' alla loro sostituzione con le modalita' di cui al comma 3 del presente articolo. 5. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennita' e/o rimborso spese. 6. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso tra i propri componenti. 7. Le deliberazioni del Comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. Le riunioni del Comitato sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti. Alle riunioni del Comitato partecipa il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 8. L'esecuzione delle decisioni sui ricorsi adottate dal Comitato puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni. Entro tre mesi, il presidente dell'INPS stabilisce se dare corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione del Comitato diviene esecutiva.