Art. 3 
 
                      Amministrazione del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore. 
  2. Il Comitato e' composto  da  dodici  esperti,  in  possesso  dei
requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui agli articoli  37
e 38  del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015,  pariteticamente
designati dalle parti firmatarie dell'Accordo  del  28  luglio  2016,
individuati in ragione della propria  competenza  professionale,  dei
quali sei nominati dalle Societa' del Gruppo FS d'intesa con Agens, e
sei  nominati,  nei  termini  di  uno  per  ciascuna   organizzazione
sindacale,  dalle  OO.SS.  FILT/CGIL,  FIT/CISL,  UILTRASPORTI,   UGL
Trasporti, FAST Ferrovie e ORSA Ferrovie, nonche' da due  funzionari,
con qualifica di dirigente, in rappresentanza,  rispettivamente,  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  in  possesso  dei   requisiti   di
onorabilita'  previsti  dall'art.  38  del  decreto  legislativo   n.
148/2015. 
  3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  4. La durata in carica dei componenti del Comitato  e'  di  quattro
anni e, in  ogni  caso,  fino  al  giorno  d'insediamento  del  nuovo
Comitato. Alla scadenza, i componenti rimangono in carica  fino  alle
nuove designazioni. Nel caso in  cui,  durante  il  mandato,  cessino
dall'incarico, per qualunque  causale,  uno  o  piu'  componenti  del
Comitato, si provvedera' alla loro sostituzione con le  modalita'  di
cui al comma 3 del presente articolo. 
  5.  Ai  componenti  del  Comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' e/o rimborso spese. 
  6. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso  tra  i
propri componenti. 
  7. Le deliberazioni del Comitato vengono assunte a  maggioranza  e,
in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto  del  presidente.
Le riunioni del Comitato sono valide quando siano presenti  almeno  i
due terzi dei componenti. Alle riunioni  del  Comitato  partecipa  il
collegio  sindacale  dell'INPS,   nonche'   il   direttore   generale
dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 
  8. L'esecuzione delle decisioni sui ricorsi adottate  dal  Comitato
puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita',  da
parte  del  direttore  generale  dell'INPS.   Il   provvedimento   di
sospensione deve essere adottato nel  termine  di  cinque  giorni  ed
essere sottoposto, con  l'indicazione  della  norma  che  si  ritiene
violata, al Presidente dell'INPS nell'ambito delle  funzioni  di  cui
all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e
successive modificazioni. Entro tre  mesi,  il  presidente  dell'INPS
stabilisce se dare corso alla decisione o  se  annullarla.  Trascorso
tale termine la decisione del Comitato diviene esecutiva.