Art. 4 
 
                        Compiti del Comitato 
 
  1. Il Comitato: 
  a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti  dal  consiglio  di
indirizzo e vigilanza dell'INPS,  i  bilanci  annuali,  preventivo  e
consuntivo, della gestione, corredati da una  relazione,  e  delibera
sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
  b) delibera in ordine  alla  concessione,  alla  sospensione,  alla
riduzione, alla rimodulazione e alla revoca degli  interventi  e  dei
trattamenti, ordinari  e  straordinari,  e  compie  ogni  altro  atto
richiesto per  la  gestione  degli  istituti  previsti  dal  presente
decreto; 
  c)  vigila  sull'affluenza  dei  contributi,  sull'ammissione  agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento
della gestione; 
  d) propone modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria  prevista
all'art. 6, comma 1, lettera a), al fine di assicurare  la  copertura
finanziaria delle prestazioni; 
  e) decide in un'unica istanza sui ricorsi in materia di  contributi
e prestazioni; 
  f) fa proposte in materia di contributi, interventi e  trattamenti,
anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3 del decreto legislativo  n.
148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4  e
5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio
di bilancio; 
  g)  assolve  ogni  altro  compito  a  esso  demandato   da   leggi,
regolamenti, accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro. 
  2. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni  o
la misura delle  aliquote  contributive  sono  adottate  con  decreto
direttoriale del Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze.