Art. 4 Compiti del Comitato 1. Il Comitato: a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una relazione, e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) delibera in ordine alla concessione, alla sospensione, alla riduzione, alla rimodulazione e alla revoca degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari, e compie ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal presente decreto; c) vigila sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione; d) propone modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'art. 6, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni; e) decide in un'unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; f) fa proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio; g) assolve ogni altro compito a esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro. 2. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote contributive sono adottate con decreto direttoriale del Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.