Art. 3 Indicatori per il monitoraggio del diverso impatto delle politiche sul genere 1. Al fine di monitorare il diverso impatto sul genere delle politiche statali, il bilancio di genere si avvale di indicatori statistici che riguardano sia le politiche del personale dell'amministrazione, sia le politiche settoriali. 2. Ai sensi dell'art. 38-septies, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le modalita' di raccolta e presentazione degli indicatori statistici sono stabiliti nelle linee guida, anche tenuto conto dei contenuti previsti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009. In particolare, gli indicatori relativi alle politiche del personale delle amministrazioni centrali sono stabiliti d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 3. La rilevazione del Conto annuale prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituisce una fonte di dati per la costruzione di indicatori riferiti alle diseguaglianze di genere relative alle politiche di personale delle amministrazioni centrali di cui all'ultimo periodo del comma 2. Le amministrazioni sono tenute a rispettare la scadenza per la trasmissione dei dati indicata nella circolare annuale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato relativa alla rilevazione del Conto annuale. 4. Le amministrazioni comunicano le azioni intraprese e gli indirizzi specifici emanati per incidere nella direzione di una riduzione delle diseguaglianze di genere sulla base degli schemi stabiliti nelle linee guida, evidenziando il proprio contributo anche tramite indicatori di risultato da esse individuati. 5. Gli indicatori statistici di riferimento per monitorare l'impatto sul genere delle politiche statali possono essere adottati da parte di ciascuna amministrazione anche nelle note integrative allegate al bilancio dello Stato in relazione ai programmi di spesa che possono maggiormente incidere in termini di politiche sottostanti, nonche' per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, in coerenza con i contenuti previsti nel piano della performance e nella relazione sulla performance, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera h) e dell'art. 10, comma 1, lettera a) e lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2009.