Art. 7 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Entro il 30 settembre 2017, il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione  di
cui all'art. 1, indicando le risultanze della  sperimentazione  e  le
modalita' per condurre a regime  la  realizzazione  del  bilancio  di
genere. 
  2. All'esito della sperimentazione di cui all'art. 1, il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze -  Dipartimento   della   Ragioneria
generale dello Stato procede, con apposite  circolari,  all'eventuale
aggiornamento  delle  linee  guida  e  a  specificare  le   modalita'
operative di raccolta e trasmissione delle  informazioni  occorrenti,
nonche' a fissare la  tempistica  della  redazione  del  bilancio  di
genere. 
  3. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  nell'ambito  della
propria  autonomia  organizzativa  e  contabile,  adotta  le   misure
relative all'applicazione del presente decreto  tenendo  conto  delle
peculiarita' della propria struttura. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 giugno 2017 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei ministri 
                                          La Sottosegretaria di Stato 
                                                     Boschi           
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Padoan          
 

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2017 
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reg.ne prev. n. 1574