Art. 7 Disposizioni finali 1. Entro il 30 settembre 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione di cui all'art. 1, indicando le risultanze della sperimentazione e le modalita' per condurre a regime la realizzazione del bilancio di genere. 2. All'esito della sperimentazione di cui all'art. 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato procede, con apposite circolari, all'eventuale aggiornamento delle linee guida e a specificare le modalita' operative di raccolta e trasmissione delle informazioni occorrenti, nonche' a fissare la tempistica della redazione del bilancio di genere. 3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e contabile, adotta le misure relative all'applicazione del presente decreto tenendo conto delle peculiarita' della propria struttura. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 giugno 2017 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri La Sottosegretaria di Stato Boschi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1574