Art. 4 
 
                  Destinatari della misura di aiuto 
 
  1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto  di  terzi,  nonche'  le   strutture   societarie,   risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e
II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico  nazionale
istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero le  imprese  che  esercitano
con veicoli di massa  complessiva  fino  a  1,5  tonnellate  iscritte
all'Albo  nazionale  delle  imprese  che  esercitano  l'attivita'  di
autotrasporto. 
  2. Le modalita' di presentazione  delle  domande  e  i  conseguenti
adempimenti  gestionali  relativi  all'istruttoria  delle   richieste
pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 2.