Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «porto franco»: i punti franchi individuati negli attuali limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale di Trieste di competenza dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale e le altre zone di cui all'art. 1, commi 618, 619 e 620, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, funzionalmente e logisticamente legate alle attivita' portuali; b) «Autorita' di sistema portuale»: Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale; c) «presidente»: il presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale.