Art. 6 Modalita' di determinazione e di fruizione del credito d'imposta 1. Ai fini delle imposte sui redditi, il credito d'imposta di cui al comma 3 dell'art. 5 e' determinato applicando alle quote di canone di locazione imputate in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio, percepite nei periodi di imposta antecedenti all'esercizio del diritto di riscatto, l'aliquota pro tempore vigente di cui all'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, il credito d'imposta di cui al comma 3 dell'art. 5 e' determinato applicando alle quote di canone di locazione imputate in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio, percepite nei periodi d'imposta antecedente l'esercizio del diritto di riscatto, l'aliquota pro tempore vigente di cui all'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 3. I crediti di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati, rispettivamente, in diminuzione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative al periodo d'imposta in cui e' stipulato il contratto di vendita dell'unita' immobiliare; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte degli stessi, l'ammontare residuo potra' essere riportato ed utilizzato, senza alcun limite temporale, nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2017 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-2961