Art. 5 
 
 
               Disposizioni transitorie (( e finali )) 
 
  1. Per l'anno scolastico 2017/2018  ((  e  per  il  calendario  dei
servizi educativi  per  l'infanzia  e  dei  corsi  per  i  centri  di
formazione professionale regionale 2017/2018 )), la documentazione di
cui all'articolo 3, comma 1,  deve  essere  presentata  entro  il  10
settembre  2017,  presso  i  servizi  educativi  e  le   scuole   per
l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il  31
ottobre 2017 ((  presso  le  istituzioni  del  sistema  nazionale  di
istruzione e i centri di formazione professionale  regionale  )).  La
documentazione   comprovante   l'effettuazione   delle   vaccinazioni
obbligatorie puo' essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
in tale caso, la  documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle
vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro  il  10  marzo
2018. 
  (( 1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti
dal presente decreto, le regioni e le province autonome di  Trento  e
di Bolzano possono  prevedere  che  la  prenotazione  gratuita  delle
vaccinazioni di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica, possa avvenire presso le farmacie  convenzionate
aperte al pubblico attraverso il  Centro  Unificato  di  Prenotazione
(Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e
al decreto  attuativo  del  Ministro  della  salute  8  luglio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  229  del  1°  ottobre  2011,
nonche' nell'ambito delle finalita'  di  cui  all'articolo  11  della
legge 18 giugno 2009, n. 69. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, si veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 3. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  ottobre  2009,  n.  153
          (Individuazione di nuovi  servizi  erogati  dalle  farmacie
          nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale,   nonche'
          disposizioni in materia di indennita' di  residenza  per  i
          titolari di farmacie rurali, a  norma  dell'art.  11  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 novembre 2009, n. 257. 
              - Il decreto del Ministro della salute  8  luglio  2011
          (Erogazione  da  parte  delle  farmacie,  di  attivita'  di
          prenotazione delle prestazioni di assistenza  specialistica
          ambulatoriale,   pagamento   delle   relative   quote    di
          partecipazione alla spesa a carico del cittadino  e  ritiro
          dei  referti   relativi   a   prestazioni   di   assistenza
          specialistica ambulatoriale), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° ottobre 2011, n. 229. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  11  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
          la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
          processo civile): 
              «Art. 11 (Delega al Governo in materia di nuovi servizi
          erogati dalle farmacie nell'ambito del  Servizio  sanitario
          nazionale nonche' disposizioni  concernenti  i  comuni  con
          popolazione fino a 5.000 abitanti). - 1. Ferme restando  le
          competenze regionali, il Governo e' delegato  ad  adottare,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi  finalizzati
          all'individuazione  di  nuovi  servizi  a   forte   valenza
          socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e  private
          nell'ambito del Servizio sanitario  nazionale,  sulla  base
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) assicurare, nel rispetto di  quanto  previsto  dai
          singoli piani regionali socio-sanitari,  la  partecipazione
          delle  farmacie  al  servizio  di  assistenza   domiciliare
          integrata a favore dei pazienti  residenti  nel  territorio
          della sede di pertinenza di ciascuna farmacia,  a  supporto
          delle attivita' del medico di medicina generale, anche  con
          l'obiettivo  di  garantire   il   corretto   utilizzo   dei
          medicinali prescritti e il relativo monitoraggio,  al  fine
          di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche; 
                b) collaborare ai programmi di  educazione  sanitaria
          della  popolazione  realizzati  a   livello   nazionale   e
          regionale, nel rispetto  di  quanto  previsto  dai  singoli
          piani regionali socio-sanitari; 
                c) realizzare, nel rispetto di  quanto  previsto  dai
          singoli  piani  regionali   socio-sanitari,   campagne   di
          prevenzione delle  principali  patologie  a  forte  impatto
          sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di  prima
          istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con  decreto
          del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  restando  in  ogni  caso   esclusa
          l'attivita' di prelievo di  sangue  o  di  plasma  mediante
          siringhe; 
                d) consentire, nel rispetto di  quanto  previsto  dai
          singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione  in
          farmacia  di  visite  ed  esami  specialistici  presso   le
          strutture  pubbliche   e   private   convenzionate,   anche
          prevedendo la  possibilita'  di  pagamento  delle  relative
          quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e
          di ritiro del referto in farmacia; 
                e) prevedere forme di remunerazione  delle  attivita'
          di cui al presente comma da parte  del  Servizio  sanitario
          nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione  degli
          oneri  derivante,  per  il  medesimo   Servizio   sanitario
          nazionale, per le regioni e  per  gli  enti  locali,  dallo
          svolgimento  delle  suddette  attivita'  da   parte   delle
          farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica; 
                f) rivedere i requisiti  di  ruralita'  di  cui  agli
          articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221,  al
          fine di riservare la corresponsione  dell'indennita'  annua
          di residenza prevista dall' art. 115 del testo unico  delle
          leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
          1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni
          di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle
          farmacie e all'ampiezza del territorio servito. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro del lavoro, della  salute
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  previo  parere
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  adottati  ai  sensi  del
          presente comma, ciascuno dei quali corredato  di  relazione
          tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso
          contenute,   sono   trasmessi   alle   Camere    ai    fini
          dell'espressione dei  pareri  da  parte  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia  e  per  i  profili  di
          carattere finanziario, che sono resi  entro  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di  decreto.
          Decorso il termine di cui al periodo precedente, i  decreti
          legislativi possono essere comunque adottati. 
              3. Nel caso in cui ai comuni  con  popolazione  fino  a
          5.000  abitanti  siano  richiesti  da  qualsiasi   pubblica
          amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli
          stessi, dati, rilevazioni statistiche  e  informazioni  che
          siano o debbano essere gia' nella disponibilita'  di  altri
          enti pubblici, gli  uffici  comunali  di  riferimento  sono
          tenuti  unicamente   ad   indicare   presso   quali   enti,
          amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati
          o le informazioni loro richieste, senza che tale  procedura
          comporti alcuna penalizzazione.».