(( Art. 5-quater 
 
 
Indennizzi  a  favore  dei  soggetti   danneggiati   da   complicanze
                    irreversibili da vaccinazioni 
 
  1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.  210,  si
applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate
nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermita'  dalle  quali
sia derivata una menomazione permanente dell'integrita' psico-fisica.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per la legge 25 febbraio 1992, n. 210,  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'art. 5-bis.