Art. 6 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono abrogati: 
    a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni; 
    b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio  1966,  n.
51; 
    (( b-bis) l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968,
n. 419; )) 
    c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento  per  l'applicazione
          del titolo III del decreto del Presidente della  Repubblica
          11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi  di  medicina
          scolastica),  abrogato  dal  presente  decreto,   stabiliva
          l'accertamento da parte dei direttori delle  scuole  e  dei
          capi degli istituti di istruzione pubblica o privata, delle
          vaccinazioni  e  rivaccinazioni   agli   alunni,   all'atto
          dell'ammissione alla scuola o agli esami. 
              - L'art. 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966,
          n.     51     (Obbligatorieta'      della      vaccinazione
          antipoliomielitica),   abrogato   dal   presente   decreto,
          stabiliva la sanzione amministrativa al contravventore. 
              - L'art. 3, secondo comma, della legge 20  marzo  1968,
          n. 419 (Modificazioni alla legge  5  marzo  1963,  n.  292,
          recante  provvedimenti  per  la  vaccinazione  antitetanica
          obbligatoria), abrogato dalla presente legge, stabiliva  la
          sanzione amministrativa al contravventore. 
              - L'art. 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165
          (Obbligatorieta' della vaccinazione contro l'epatite virale
          B), abrogato dal presente decreto,  stabiliva  la  sanzione
          amministrativa al contravventore.