Art. 7 
 
                        Disposizioni fiscali 
 
  1. Nelle cessioni di cui all'articolo 3 i crediti d'imposta di  cui
ai commi 55, 56,  56-bis,  56-bis.1  e  56-ter  dell'articolo  2  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono  ceduti  dal
soggetto   cedente   al   soggetto   cessionario.   Con   riferimento
all'utilizzo dei predetti crediti d'imposta il  soggetto  cessionario
subentra nei medesimi diritti che spettavano al soggetto cedente. 
  2. Le cessioni di cui all'articolo 3  si  considerano  cessione  di
rami di azienda ai fini del decreto del Presidente  della  Repubblica
del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto  le  cessioni
di  cui  al  periodo  precedente,  nonche'  le  retrocessioni  e   le
restituzioni, le imposte  di  registro,  ipotecaria  e  catastale  si
applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna. 
  3. Nelle cessioni di cui all'articolo 3, al soggetto cessionario  e
al  soggetto  cedente  si   applicano   le   disposizioni   previste,
rispettivamente,  per  l'ente-ponte  e  per   l'ente   sottoposto   a
risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio  2016,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49. 
  4. I componenti positivi  derivanti  dagli  interventi  a  sostegno
delle cessioni di cui all'articolo 4, ivi inclusi quelli indicati  al
comma 1, lettera d) del medesimo articolo, non concorrono, in  quanto
(( esclusi )), alla formazione del reddito complessivo ai fini  delle
imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione
netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito
delle  misure  di  ristrutturazione  aziendale  sovvenzionate  con  i
contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono  comunque
deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul  reddito
e dal valore della produzione netta ai  fini  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive. 
  5. Al soggetto cessionario e al soggetto cedente  si  applicano  le
disposizioni previste, rispettivamente, per la societa'  beneficiaria
e  la  societa'  scissa  dai  commi  8  e  9  dell'articolo  11   del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 55, 56, 56-bis,
          56-bis.1 e 56-ter  dell'articolo  2  del  decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini  previsti
          da disposizioni legislative  e  di  interventi  urgenti  in
          materia tributaria  e  di  sostegno  alle  imprese  e  alle
          famiglie): 
              «Art. 2 (Proroghe onerose  di  termini).  -  1.  -  54.
          (Omissis). 
              55. In funzione anche della prossima entrata in  vigore
          del nuovo accordo di  Basilea,  le  attivita'  per  imposte
          anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni  e
          perdite  su  crediti  non  ancora   dedotte   dal   reddito
          imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          ovvero alle rettifiche di valore nette  per  deterioramento
          dei  crediti  non  ancora  dedotte  dalla  base  imponibile
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai  sensi
          degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e  7,  comma  1,
          lettera b-bis), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e
          delle  altre  attivita'  immateriali,  i   cui   componenti
          negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai  fini
          delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive, sono trasformate in crediti d'imposta
          qualora  nel  bilancio  individuale  della  societa'  venga
          rilevata una perdita d'esercizio. 
              56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre  dalla
          data di approvazione del bilancio da  parte  dell'assemblea
          dei soci, o dei diversi organi  competenti  per  legge,  ed
          opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla
          base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra: 
                a) la perdita d'esercizio, e 
                b)  il  rapporto  fra  le   attivita'   per   imposte
          anticipate indicate al comma 55 e  la  somma  del  capitale
          sociale  e  delle  riserve.  Con  decorrenza  dal   periodo
          d'imposta in corso alla data di approvazione del  bilancio,
          non sono deducibili i  componenti  negativi  corrispondenti
          alle  attivita'  per  imposte  anticipate  trasformate   in
          credito d'imposta ai sensi del presente comma. 
              56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate
          iscritte  in  bilancio  relativa  alle   perdite   di   cui
          all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  e  derivante  dalla  deduzione  dei
          componenti negativi di reddito  di  cui  al  comma  55,  e'
          trasformata   per   intero   in   crediti   d'imposta.   La
          trasformazione decorre dalla data  di  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la  perdita
          di cui al presente comma. La perdita del periodo  d'imposta
          rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al  periodo
          precedente e' computata  in  diminuzione  del  reddito  dei
          periodi d'imposta successivi per  un  ammontare  pari  alla
          perdita del periodo d'imposta rilevata nella  dichiarazione
          dei redditi  di  cui  al  periodo  precedente  ridotta  dei
          componenti negativi di reddito che hanno  dato  luogo  alla
          quota di attivita' per imposte  anticipate  trasformata  in
          crediti d'imposta ai sensi del presente comma. 
              56-bis.1.   Qualora   dalla   dichiarazione   ai   fini
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive emerga un
          valore della produzione  netta  negativo,  la  quota  delle
          attivita' per imposte anticipate di cui al comma 55 che  si
          riferisce ai componenti negativi di cui al  medesimo  comma
          che  hanno  concorso  alla  formazione  del  valore   della
          produzione netta negativo, e'  trasformata  per  intero  in
          crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data  di
          presentazione  della  dichiarazione  ai  fini  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive in cui viene  rilevato
          il  valore  della  produzione  netta  negativo  di  cui  al
          presente comma. 
              56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56, 56-bis  e
          56-bis.1  si  applica  anche  ai  bilanci  di  liquidazione
          volontaria  ovvero  relativi  a   societa'   sottoposte   a
          procedure  concorsuali  o  di  gestione  delle  crisi,  ivi
          inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e
          alla liquidazione coatta amministrativa di banche  e  altri
          intermediari  finanziari  vigilati  dalla  Banca  d'Italia.
          Qualora il bilancio finale  per  cessazione  di  attivita',
          dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione
          coatta  amministrativa,  evidenzi   un   patrimonio   netto
          positivo, e'  trasformato  in  crediti  d'imposta  l'intero
          ammontare di attivita' per imposte  anticipate  di  cui  ai
          commi 55 e 56. Alle operazioni di  liquidazione  volontaria
          di cui al  presente  comma  si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 37-bis del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11
          novembre 1972, n. 292, S.O. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  15  del
          decreto-legge 14 febbraio  2016,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 aprile  2016,  n.  49  (Misure
          urgenti concernenti la  riforma  delle  banche  di  credito
          cooperativo,  la  garanzia  sulla  cartolarizzazione  delle
          sofferenze, il regime fiscale relativo  alle  procedure  di
          crisi e la gestione collettiva del risparmio): 
              «Art. 15 (Regime fiscale  della  cessione  di  diritti,
          attivita' e passivita' di un ente sottoposto a  risoluzione
          a un ente-ponte). - 1. La cessione di diritti, attivita'  e
          passivita'  di  un  ente  sottoposto  a  risoluzione  a  un
          ente-ponte, di cui all'articolo 43, comma  1,  lettera  b),
          del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,  non
          costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai  fini
          dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  e  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive.  I  beni  ricevuti
          dall'ente-ponte sono  valutati  fiscalmente  in  base  agli
          ultimi  valori  fiscali  riconosciuti  in   capo   all'ente
          cedente. 
              2.  Dalla  data  in  cui   ha   effetto   la   cessione
          l'ente-ponte subentra nella posizione dell'ente  sottoposto
          a risoluzione in ordine ai diritti, attivita' o  passivita'
          oggetto di cessione, incluse la deduzione o  la  tassazione
          dei  componenti   di   reddito   dell'ente   sottoposto   a
          risoluzione gia' imputati a conto economico  e  non  ancora
          dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione,  e
          nelle deduzioni  derivanti  da  opzioni  di  riallineamento
          dell'avviamento e di altre attivita' immateriali esercitate
          dall'ente sottoposto  a  risoluzione.  Le  perdite  di  cui
          all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione
          sono portate in diminuzione del reddito dell'ente-ponte.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 11, commi 8
          e 9, del citato decreto-legge n. 59 del 2016: 
              «Art. 11 (Attivita' per imposte anticipate). - 1. -  7.
          (Omissis). 
              8. Qualora a partire  dall'esercizio  in  corso  al  31
          dicembre  2008  le  imprese  di  cui  al  comma  1  abbiano
          incrementato le attivita' per  imposte  anticipate  cui  si
          applicano i commi da 55 a 57  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge n. 225 del  2010,  in  qualita'  di  societa'
          incorporante o risultante  da  una  o  piu'  fusioni  o  in
          qualita' di beneficiaria di una o piu' scissioni,  ai  fini
          della determinazione  dell'ammontare  delle  attivita'  per
          imposte anticipate di cui al comma 3, si tiene conto  anche
          delle attivita' per imposte anticipate iscritte  alla  fine
          dell'esercizio in corso al 31  dicembre  2007  nei  bilanci
          delle societa' incorporate, fuse o scisse e delle attivita'
          per imposte anticipate  trasformate  in  credito  d'imposta
          dalle societa' incorporate, fuse o scisse;  ai  fini  della
          determinazione delle imposte versate di cui al comma  4  si
          tiene conto anche  delle  imposte  versate  dalle  societa'
          incorporate, fuse o scisse. 
              9. A partire  dall'esercizio  successivo  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2015,  le  imprese  interessate  dalle
          disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a  57,  del
          citato decreto-legge n.  225  del  2010,  che  non  abbiano
          esercitato l'opzione entro i termini di cui al  comma  7  e
          che incorporino o risultino da una o piu' fusioni di  altre
          imprese, oppure siano beneficiarie di una o piu'  scissioni
          possono esercitare l'opzione di cui  al  medesimo  comma  1
          entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in  corso  alla
          data in cui ha effetto la fusione o la scissione. 
              (Omissis).».