Art. 9 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le misure di cui al presente decreto sono adottate  a  valere  e
nei limiti delle disponibilita' del Fondo  di  cui  all'articolo  24,
comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15. 
  2. Alla compensazione degli eventuali effetti finanziari  derivanti
dall'esito della due diligence di cui  all'articolo  4,  comma  4,  e
dalla  retrocessione  al  soggetto  in  liquidazione   di   ulteriori
attivita', passivita' o rapporti ai sensi dell'articolo 4,  comma  5,
lettera a), si provvede nel limite massimo di 300 milioni di euro per
l'anno 2018,  mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  per  le
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200  della  legge
23  dicembre  2014,  n.  190.  Al  fine  della  determinazione  dello
sbilancio  di  cessione,  i  commissari  liquidatori  forniscono   al
Ministero una situazione patrimoniale in esito alla due diligence  di
cui  all'articolo  4,  comma  4,  successivamente  aggiornata  al  31
dicembre di ogni anno. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni   di   bilancio.   Ove   necessario,   previa    richiesta
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni  di  tesoreria,  la
cui  regolarizzazione  avviene  tempestivamente  con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  24,  comma
          1, del citato decreto-legge n. 237 del 2016: 
              «Art. 24 (Risorse finanziarie). -  1.  Nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro
          per l'anno  2017,  destinato  alla  copertura  degli  oneri
          derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto  di
          azioni effettuate per  il  rafforzamento  patrimoniale  (ai
          sensi del Capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su
          passivita'  di  nuova  emissione   e   sull'erogazione   di
          liquidita' di emergenza (ai sensi  del  Capo  I)  a  favore
          delle banche e dei gruppi bancari italiani. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  1,  comma
          200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              (Omissis).».