Art. 9 Disposizioni finanziarie 1. Le misure di cui al presente decreto sono adottate a valere e nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15. 2. Alla compensazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dall'esito della due diligence di cui all'articolo 4, comma 4, e dalla retrocessione al soggetto in liquidazione di ulteriori attivita', passivita' o rapporti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), si provvede nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al fine della determinazione dello sbilancio di cessione, i commissari liquidatori forniscono al Ministero una situazione patrimoniale in esito alla due diligence di cui all'articolo 4, comma 4, successivamente aggiornata al 31 dicembre di ogni anno. 3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'articolo 24, comma 1, del citato decreto-legge n. 237 del 2016: «Art. 24 (Risorse finanziarie). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passivita' di nuova emissione e sull'erogazione di liquidita' di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): «Art. 1. - (Omissis). 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis).».