Art. 2 Modifiche all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017 1. All'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, comma 1, la lettera b) e' integralmente sostituita dalla seguente: «interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilita' "B", "C" o "E" che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nonche', relativamente agli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, interventi di riparazione con miglioramento sismico, finalizzati al conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identita' culturale del bene stesso»; b) all'art. 1, comma 2: le parole «(riparazione con adeguamento sismico o nuova costruzione)» sono sostituite dalle seguenti «(riparazione con adeguamento sismico, nuova costruzione o riparazione con miglioramento sismico, finalizzati al conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identita' culturale del bene stesso)»; le parole «al netto di quelli afferenti l'attivita' di progettazione» sono sostituite dalle seguenti «comprensivi anche di quelli afferenti l'attivita' di progettazione, delle altre spese tecniche e delle prestazioni specialistiche di cui al successivo art. 5,»; c) all'art. 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente «3. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, l'entita' del contributo riconoscibile con riguardo a tutte le spese tecniche necessarie alla realizzazione di ciascun intervento, ivi compresi gli oneri della progettazione e delle prestazioni specialistiche, e' determinata secondo i criteri e nei limiti previsti dai successivi articoli 4 e 5.»; d) all'art. 2, il comma 4 e' soppresso; e) all'art. 2, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma: «9. Al fine di assicurare l'applicazione anche alle procedure di cui al presente articolo delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 32, il Commissario straordinario del Governo, anche avvalendosi degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvede a tutti gli adempimenti di competenza della Centrale unica di committenza, come specificati nel sopra menzionato accordo. Le stazioni appaltanti provvedono a trasmettere tempestivamente agli Uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro al Commissario straordinario del Governo. Restano ferme le previsioni dell'art. 7 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, relative agli atti non sottoposti alla verifica preventiva di legittimita' da parte dell'Autorita' nazionale anticorruzione.»; f) all'art. 3, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; g) all'art. 3, comma 4: la parola «raltivamente» e' sostituita dalla parola «relativamente»; le parole «al collaudo statico ed alla relazione geologica» sono sostituite dalle parole «collaudo statico, relazione geologica e relazione archeologica»; h) all'art. 3, comma 6, lettera a): le parole «per le prestazioni principali» sono sostituite dalle parole «per le prestazioni di cui al precedente comma 3»; la parola «settacinquemilioni» e' sostituita dalla parola «settantacinquemilioni»; i) all'art. 3, comma 6, lettera b): le parole «per le prestazioni parziali» sono sostituite dalle parole «per le prestazioni di cui al precedente comma 4»; j) dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 6-bis. (Disposizioni finalizzate al ripristino della funzionalita' dell'attivita' educativa e didattica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici). - 1. Al fine di assicurare il ripristino della funzionalita' dell'attivita' educativa e didattica degli edifici inseriti nell'Allegato n. 1 della presente ordinanza, gli enti proprietari degli immobili, d'intesa con le competenti articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, provvedono ad inviare all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, unitamente ai progetti di cui al precedente art. 6, una relazione contenente l'elenco dettagliato dei beni mobili, delle attrezzatture e degli arredi esistenti all'interno di ciascun edificio al momento degli eventi sismici. La relazione di cui al precedente periodo deve, in particolare, contenere: a) la descrizione del numero, della tipologia e del valore economico di ciascun bene alla data degli eventi sismici; b) l'indicazione dell'attuale collocazione e descrizione della condizione di ciascun bene, con attestazione dell'entita' dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici e della possibilita' di sua utilizzazione; c) l'indicazione dell'eventuale fabbisogno di nuovi beni mobili, delle nuove attrezzature od arredi, con la specificazione del numero, della tipologia e dei relativi oneri economici; d) l'indicazione dell'intervenuto avvio, in data antecedente ovvero successiva al verificarsi degli eventi sismici, di procedura di gara finalizzate alla riparazione ovvero all'acquisto di nuovi beni mobili, attrezzatture o arredi; e) l'indicazione di eventuali beni, suscettibili di acquisto a titolo gratuito ai sensi dell'art. 41 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero per effetto di donazioni o di erogazioni liberali gia' ricevute o da ricevere; f) l'indicazione dell'eventuale fabbisogno di nuovi beni mobili, delle nuove attrezzature od arredi, con la specificazione del numero, della tipologia e dei relativi oneri economici, insuscettibile di essere soddisfatto attraverso il reimpiego dei beni mobili, delle attrezzature e degli arredi preesistenti ovvero nei modi previsti dalle lettere d) ed e), ed ammissibile a contributo ai sensi della presente ordinanza. 2. Con riguardo ai progetti di cui al precedente art. 6 elaborati dagli Uffici speciali per la ricostruzione, direttamente ovvero tramite il conferimento di apposito incarico professionale, gli enti proprietari degli immobili provvedono, entro trenta giorni dalla formalizzazione dell'intesa ovvero entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza in caso di scuole paritarie, a trasmettere all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente la relazione di cui al precedente primo comma. 3. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, entro il termine di cui al secondo periodo del primo comma del precedente art. 6, verifica la completezza della relazione presentata, esprimendo un parere sulla congruita' anche economica, tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento. 4. Il Commissario straordinario del Governo, con il provvedimento di cui al secondo comma del precedente art. 6, provvede a determinare l'entita' del contributo massimo concedibile per l'acquisto dei nuovi beni mobili, delle nuove attrezzature e/o arredi. In ogni caso, l'importo massimo concedibile ai sensi della presente disposizione non puo' essere superiore all'entita' degli oneri economici stimati dall'ente proprietario ai sensi della lettera f) del precedente comma 1 e, comunque, all'1% dell'importo dei lavori afferenti l'esecuzione dell'intervento di riparazione o di realizzazione della nuova costruzione ed ammessi a contributo. 5. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, provvede a comunicare agli enti proprietari degli immobili l'avvenuta presentazione dell'avanzamento lavori in misura non inferiore al 70% dei lavori da eseguire, al fine dell'avvio da parte degli stessi delle procedure per l'acquisto dei beni mobili, delle nuove attrezzature e/o arredi secondo le modalita' stabilite nell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, e nel decreto legislativo 50 del 2016. 6. L'Ufficio speciale procede all'erogazione del contributo, come determinato ai sensi della presente disposizione, mediante accredito sulla contabilita' della stazione appaltante, nei limiti e secondo la tempistica di seguito indicata: - una somma pari al 70% del contributo concesso, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto; - una somma pari al 30% del contributo concesso, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa dall'emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformita' ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 7. Le economie derivanti dai ribassi d'asta rientrano nella disponibilita' del Presidente di Regione - Vicecommissario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento. 8. La stazione appaltante provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente quinto comma, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa. 9. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, provvede agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con riguardo ai progetti relativi alle scuole paritarie inserite nell'Allegato n. 1 della presente ordinanza. 10. Al fine di assicurare l'applicazione anche alle procedure di cui al presente articolo delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 32, il Commissario straordinario del Governo, anche avvalendosi degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvede a tutti gli adempimenti di competenza della Centrale unica di committenza, come specificati nel sopra menzionato accordo. Le stazioni appaltanti provvedono a trasmettere tempestivamente agli Uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro al Commissario straordinario del Governo. Restano ferme le previsioni dell'art. 7 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, relative agli atti non sottoposti alla verifica preventiva di legittimita' da parte dell'Autorita' nazionale anticorruzione. 11. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in complessivi € 2.310.386,90, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016». 2. L'Allegato n. 1 dell'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017 e' integralmente sostituito dall'Allegato n. 1 della presente ordinanza.