Art. 2 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017 
 
  1. All'ordinanza n.  33  dell'11  luglio  2017  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 1, la lettera b) e' integralmente sostituita
dalla seguente: «interventi di riparazione, con  adeguamento  sismico
secondo  la  disciplina  delle  vigenti   Norme   tecniche   per   le
costruzioni, degli edifici scolastici che hanno  avuto  un  esito  di
agibilita' "B", "C" o "E" che consenta il riutilizzo delle  scuole  a
partire dall'anno scolastico 2017-2018, nonche',  relativamente  agli
immobili soggetti alla tutela del codice dei  beni  culturali  e  del
paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
interventi di riparazione con miglioramento sismico,  finalizzati  al
conseguimento del massimo livello di  sicurezza  compatibile  con  le
concomitanti  esigenze  di  tutela  e  conservazione   dell'identita'
culturale del bene stesso»; 
    b) all'art. 1, comma 2: le parole «(riparazione  con  adeguamento
sismico  o  nuova  costruzione)»  sono  sostituite   dalle   seguenti
«(riparazione  con   adeguamento   sismico,   nuova   costruzione   o
riparazione con miglioramento sismico, finalizzati  al  conseguimento
del massimo livello di  sicurezza  compatibile  con  le  concomitanti
esigenze di tutela e conservazione dell'identita' culturale del  bene
stesso)»; le parole «al netto  di  quelli  afferenti  l'attivita'  di
progettazione» sono sostituite dalle seguenti «comprensivi  anche  di
quelli afferenti l'attivita'  di  progettazione,  delle  altre  spese
tecniche e delle prestazioni specialistiche di cui al successivo art.
5,»; 
    c) all'art. 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente «3. Ai sensi
dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189 del  2016,  l'entita'
del contributo riconoscibile con riguardo a tutte le  spese  tecniche
necessarie alla realizzazione di ciascun intervento, ivi compresi gli
oneri della progettazione  e  delle  prestazioni  specialistiche,  e'
determinata secondo i criteri e nei limiti  previsti  dai  successivi
articoli 4 e 5.»; 
    d) all'art. 2, il comma 4 e' soppresso; 
    e) all'art. 2, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma: «9.
Al fine di assicurare l'applicazione anche alle procedure di  cui  al
presente articolo delle previsioni contenute nell'art. 32,  comma  1,
del decreto-legge n. 189 del 2016, e nell'Accordo per l'esercizio dei
compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e  della
trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica
post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del  comma
2 del medesimo art. 32, il  Commissario  straordinario  del  Governo,
anche  avvalendosi  degli  Uffici  speciali  per  la   ricostruzione,
provvede a tutti gli adempimenti di competenza della  Centrale  unica
di committenza, come specificati nel  sopra  menzionato  accordo.  Le
stazioni appaltanti provvedono  a  trasmettere  tempestivamente  agli
Uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro  al  Commissario
straordinario del Governo. Restano ferme le  previsioni  dell'art.  7
dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta  sorveglianza  e  di
garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza  delle  procedure
connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in  data
28 dicembre 2016, relative agli atti  non  sottoposti  alla  verifica
preventiva  di  legittimita'  da   parte   dell'Autorita'   nazionale
anticorruzione.»; 
    f) all'art. 3, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    g) all'art. 3, comma 4: la parola  «raltivamente»  e'  sostituita
dalla parola «relativamente»; le parole «al collaudo statico ed  alla
relazione geologica» sono sostituite dalle parole «collaudo  statico,
relazione geologica e relazione archeologica»; 
    h) all'art. 3, comma 6, lettera a): le parole «per le prestazioni
principali» sono sostituite dalle parole «per le prestazioni  di  cui
al precedente comma 3»; la parola «settacinquemilioni» e'  sostituita
dalla parola «settantacinquemilioni»; 
    i) all'art. 3, comma 6, lettera b): le parole «per le prestazioni
parziali» sono sostituite dalle parole «per le prestazioni di cui  al
precedente comma 4»; 
    j) dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente articolo:  «Art.  6-bis.
(Disposizioni   finalizzate   al   ripristino   della   funzionalita'
dell'attivita' educativa e  didattica  nei  territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici). -
1.  Al  fine  di  assicurare  il   ripristino   della   funzionalita'
dell'attivita'  educativa  e   didattica   degli   edifici   inseriti
nell'Allegato n. 1 della presente  ordinanza,  gli  enti  proprietari
degli immobili, d'intesa con le competenti articolazioni territoriali
del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
provvedono ad inviare  all'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione,
territorialmente  competente,  unitamente  ai  progetti  di  cui   al
precedente art. 6, una relazione contenente l'elenco dettagliato  dei
beni mobili, delle attrezzatture e degli arredi esistenti all'interno
di ciascun edificio al momento degli eventi sismici. La relazione  di
cui al precedente periodo deve,  in  particolare,  contenere:  a)  la
descrizione del numero, della tipologia e  del  valore  economico  di
ciascun  bene  alla  data  degli  eventi  sismici;  b)  l'indicazione
dell'attuale collocazione e descrizione della condizione  di  ciascun
bene, con attestazione dell'entita' dei danni subiti  in  conseguenza
degli eventi sismici e della possibilita' di  sua  utilizzazione;  c)
l'indicazione dell'eventuale fabbisogno di nuovi beni  mobili,  delle
nuove attrezzature od arredi, con la specificazione del numero, della
tipologia  e  dei  relativi   oneri   economici;   d)   l'indicazione
dell'intervenuto avvio, in  data  antecedente  ovvero  successiva  al
verificarsi degli eventi sismici, di procedura  di  gara  finalizzate
alla  riparazione  ovvero  all'acquisto   di   nuovi   beni   mobili,
attrezzatture  o  arredi;  e)  l'indicazione   di   eventuali   beni,
suscettibili di acquisto a titolo gratuito ai sensi dell'art. 41  del
decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero per effetto di  donazioni  o  di
erogazioni liberali gia' ricevute o  da  ricevere;  f)  l'indicazione
dell'eventuale  fabbisogno  di  nuovi  beni   mobili,   delle   nuove
attrezzature od arredi,  con  la  specificazione  del  numero,  della
tipologia e dei relativi oneri economici,  insuscettibile  di  essere
soddisfatto  attraverso  il  reimpiego   dei   beni   mobili,   delle
attrezzature e degli arredi preesistenti  ovvero  nei  modi  previsti
dalle lettere d) ed e), ed ammissibile a contributo  ai  sensi  della
presente ordinanza. 2. Con riguardo ai progetti di cui al  precedente
art.  6  elaborati  dagli  Uffici  speciali  per  la   ricostruzione,
direttamente ovvero tramite  il  conferimento  di  apposito  incarico
professionale, gli enti proprietari degli immobili provvedono,  entro
trenta giorni dalla formalizzazione dell'intesa ovvero entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente  ordinanza  in  caso  di
scuole  paritarie,  a  trasmettere  all'Ufficio   speciale   per   la
ricostruzione territorialmente competente  la  relazione  di  cui  al
precedente primo comma. 3. L'Ufficio speciale per  la  ricostruzione,
entro il termine di cui  al  secondo  periodo  del  primo  comma  del
precedente  art.  6,  verifica   la   completezza   della   relazione
presentata, esprimendo un parere sulla  congruita'  anche  economica,
tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento. 4. Il Commissario
straordinario del Governo, con il provvedimento  di  cui  al  secondo
comma del precedente art. 6, provvede  a  determinare  l'entita'  del
contributo massimo concedibile per l'acquisto dei nuovi beni  mobili,
delle nuove attrezzature e/o arredi. In ogni caso, l'importo  massimo
concedibile ai sensi della  presente  disposizione  non  puo'  essere
superiore  all'entita'  degli  oneri  economici   stimati   dall'ente
proprietario ai sensi della lettera f)  del  precedente  comma  1  e,
comunque,  all'1%  dell'importo  dei  lavori  afferenti  l'esecuzione
dell'intervento  di  riparazione  o  di  realizzazione  della   nuova
costruzione ed ammessi a contributo. 5.  L'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione, territorialmente  competente,  provvede  a  comunicare
agli  enti  proprietari  degli  immobili   l'avvenuta   presentazione
dell'avanzamento lavori in misura non inferiore al 70% dei lavori  da
eseguire, al fine dell'avvio da parte degli  stessi  delle  procedure
per l'acquisto dei beni mobili, delle nuove attrezzature  e/o  arredi
secondo le modalita' stabilite nell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n.  135  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e  nel   decreto
legislativo 50 del 2016. 6. L'Ufficio speciale procede all'erogazione
del  contributo,   come   determinato   ai   sensi   della   presente
disposizione, mediante accredito sulla  contabilita'  della  stazione
appaltante, nei limiti e secondo la tempistica di seguito indicata: -
una somma pari al 70% del contributo  concesso,  entro  sette  giorni
dalla  ricezione  della  comunicazione  della   stazione   appaltante
relativa all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto; - una  somma  pari
al 30% del contributo concesso, entro sette  giorni  dalla  ricezione
della comunicazione della stazione appaltante relativa dall'emissione
del  certificato  di  collaudo,  del  certificato  di   verifica   di
conformita' ovvero del certificato  di  regolare  esecuzione  di  cui
all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 7.  Le  economie
derivanti dai  ribassi  d'asta  rientrano  nella  disponibilita'  del
Presidente di Regione - Vicecommissario con conseguente rimodulazione
del quadro  economico  dell'intervento.  8.  La  stazione  appaltante
provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la  ricostruzione  i
pagamenti effettuati mediante le risorse  trasferite,  ai  sensi  del
precedente   quinto   comma,   trasmettendo,   entro   sette   giorni
dall'effettuazione del pagamento, tutta  la  documentazione  ad  esso
relativa.   9.   L'Ufficio    speciale    per    la    ricostruzione,
territorialmente competente, provvede agli adempimenti previsti dalla
presente disposizione con riguardo ai progetti relativi  alle  scuole
paritarie inserite nell'Allegato n. 1 della presente  ordinanza.  10.
Al fine di assicurare l'applicazione anche alle procedure di  cui  al
presente articolo delle previsioni contenute nell'art. 32,  comma  1,
del decreto-legge n. 189 del 2016, e nell'Accordo per l'esercizio dei
compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e  della
trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica
post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del  comma
2 del medesimo art. 32, il  Commissario  straordinario  del  Governo,
anche  avvalendosi  degli  Uffici  speciali  per  la   ricostruzione,
provvede a tutti gli adempimenti di competenza della  Centrale  unica
di committenza, come specificati nel  sopra  menzionato  accordo.  Le
stazioni appaltanti provvedono  a  trasmettere  tempestivamente  agli
Uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro  al  Commissario
straordinario del Governo. Restano ferme le  previsioni  dell'art.  7
dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta  sorveglianza  e  di
garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza  delle  procedure
connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in  data
28 dicembre 2016, relative agli atti  non  sottoposti  alla  verifica
preventiva  di  legittimita'  da   parte   dell'Autorita'   nazionale
anticorruzione.  11.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   della
presente disposizione, stimati  in  complessivi  €  2.310.386,90,  si
provvede a valere sulle risorse di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016». 
  2. L'Allegato n. 1 dell'ordinanza n.  33  dell'11  luglio  2017  e'
integralmente sostituito dall'Allegato n. 1 della presente ordinanza.