Art. 2 
 
 
                  Indicazioni dell'origine del riso 
                da riportare sull'etichetta del riso 
 
  1. Sull'etichetta del  riso  devono  essere  indicate  le  seguenti
diciture: 
    a) «Paese di coltivazione del riso»: nome del Paese nel quale  e'
stato coltivato il risone; 
    b) «Paese di lavorazione»: nome del  Paese  nel  quale  e'  stata
effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone; 
    c) «Paese di confezionamento»: nome del Paese nel quale e'  stato
confezionato il riso; 
  2. Qualora il riso sia stato  coltivato,  lavorato  e  confezionato
nello stesso paese, l'indicazione di origine puo' essere assolta  con
l'utilizzo della seguente dicitura:  «origine  del  riso»:  nome  del
paese.