Art. 10 
 
                     Disposizioni per assicurare 
                 il presidio del territorio colpito 
 
  1. Al fine di assicurare il presidio delle zone  rosse  individuate
nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, nelle forme  definite
dal competente Comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la  sicurezza
pubblica, il contingente di personale militare di cui all'art.  7-bis
del  decreto-legge  23   maggio   2008   n.   92,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'art.
1 comma 377 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' integrato di  46
unita' per la  durata  dello  stato  di  emergenza.  All'impiego  del
predetto   contingente   straordinario   si   provvede   secondo   le
disposizioni all'uopo  vigenti,  nonche'  secondo  le  direttive  del
prefetto della Provincia di Napoli. 
  2. Agli oneri conseguenti all'integrazione del contingente prevista
dal comma 1, quantificati in €  270.000,00  per  il  periodo  di  180
giorni, si  provvede  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  di  cui
all'art. 16, ed a tal fine tale  somma  e'  specificamente  destinata
all'interno del piano di cui all'art.  1,  comma  4.  Con  successiva
ordinanza saranno definite le modalita' per assicurare il  necessario
supporto logistico e la copertura degli eventuali relativi oneri.