Art. 2 
 
                  Contributi autonoma sistemazione 
 
  1.  Il  commissario  delegato,   anche   avvalendosi   dei   comuni
interessati, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari  la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in
tutto o in parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata  in  esecuzione  di
provvedimenti  delle  competenti  autorita',   adottati   a   seguito
dell'evento sismico di cui in premessa, un contributo per  l'autonoma
sistemazione  stabilito  rispettivamente  in  €  400  per  i   nuclei
monofamiliari, in € 500  per  i  nuclei  familiari  composti  da  due
unita', in € 700 per quelli composti da tre  unita',  in  €  800  per
quelli composti da quattro unita' fino ad  un  massimo  di  €  900,00
mensili per i nuclei familiari composti  da  cinque  o  piu'  unita'.
Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore
a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una  percentuale  di
invalidita'  non  inferiore  al  67%,  e'  concesso   un   contributo
aggiuntivo  di  €  200,00  mensili  per  ognuno  dei  soggetti  sopra
indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili  previsti
per il nucleo familiare. 
  2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi sino a  che
non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione,
ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione  avente  carattere  di
stabilita', e comunque non oltre la data di scadenza dello  stato  di
emergenza.