Art. 4 Deroghe 1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo nominati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 e corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonche' dall'art. 239 all'art. 253; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art. 24 e 45; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, art. 5, comma 3; leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza. 2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni. A tal fine, il limite di cui al comma 1 dell'art. 163, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori, e' stabilito in € 400.000,00.