Art. 4 
 
                        Soggetti finanziatori 
 
  1. Possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite  dal
Fondo i seguenti soggetti (di seguito: «finanziatori»): 
    a) le banche iscritte all'albo di cui  all'art.  13  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    b)  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'art. 106 del medesimo decreto legislativo. 
  2.  Il  Dipartimento  e  l'Associazione  Bancaria  Italiana   (ABI)
stipulano un Protocollo d'Intesa con il quale vengono disciplinati: 
    a.  le  modalita'   di   adesione   dei   soggetti   finanziatori
all'iniziativa del Fondo; 
    b. gli impegni degli aderenti volti a favorire la  conoscenza  da
parte dei soggetti che presentano la domanda di  finanziamento  della
misura di garanzia disciplinata dal presente decreto; 
    c. l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole
di gestione del Fondo previste dal presente decreto.