Art. 2 
 
  1. I finanziamenti accordati ai sensi dell'art. 11, commi  3  e  4,
del  decreto-legge  9  febbraio   2017,   n.   8,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  7  aprile  2017,  n.  45,  dai  soggetti
autorizzati all'esercizio del  credito  ai  titolari  di  reddito  di
impresa e di reddito  di  lavoro  autonomo,  nonche'  agli  esercenti
attivita' agricole di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  sono  assistiti  dalla  garanzia
dello Stato; 
  2. La garanzia dello Stato  e'  incondizionata,  irrevocabile  e  a
prima richiesta; 
  3. La garanzia dello Stato  e'  concessa  ai  soggetti  autorizzati
all'esercizio del credito di cui al  comma  1  e  permane  sino  allo
scadere del termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1  del
successivo art. 3; 
  4. La  garanzia  dello  Stato  opera  automaticamente  in  caso  di
inadempimento nei confronti dei  soggetti  autorizzati  all'esercizio
del credito  di  cui  al  comma  1  e  assicura  l'adempimento  delle
obbligazioni,  per  capitale,   interessi   e   spese   di   gestione
strettamente  necessarie,  relative  ai  finanziamenti  stipulati  in
conformita' a  quanto  previsto  dall'art.  11,  commi  3  e  4,  del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, le cui condizioni finanziarie devono tener
conto della garanzia dello Stato ed essere identiche alle  condizioni
praticate dalla Cassa depositi e prestiti  S.p.A.  sui  finanziamenti
dalla stessa accordati ai sensi del citato art. 11, commi 3 e 4,  del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017. La garanzia dello Stato di cui al presente
articolo resta in vigore anche in relazione ai pagamenti effettuati a
favore dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di  cui  al
medesimo comma 1 e successivamente oggetto di restituzione a  seguito
di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai  sensi
dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  5. A seguito dell'intervento della  garanzia  di  cui  al  presente
articolo, lo  Stato  e'  surrogato  nei  diritti  del  creditore  nei
confronti del debitore.