Art. 2 1. I finanziamenti accordati ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonche' agli esercenti attivita' agricole di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono assistiti dalla garanzia dello Stato; 2. La garanzia dello Stato e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta; 3. La garanzia dello Stato e' concessa ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 e permane sino allo scadere del termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1 del successivo art. 3; 4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale, interessi e spese di gestione strettamente necessarie, relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato ed essere identiche alle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. sui finanziamenti dalla stessa accordati ai sensi del citato art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017. La garanzia dello Stato di cui al presente articolo resta in vigore anche in relazione ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al medesimo comma 1 e successivamente oggetto di restituzione a seguito di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 5. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.