Art. 3 
 
  1. Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui  agli
articoli 1 e 2 sono trasmesse dai soggetti interessati  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro  -  Direzione
VI e devono pervenire entro diciotto mesi dal decorso infruttuoso dei
termini  previsti  nei  relativi  contratti  di   finanziamento   per
l'adempimento relativo al rimborso ovvero, nei casi di  cui  all'art.
2, comma 4, secondo periodo del  presente  decreto,  entro  sei  mesi
dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l'inefficacia
dei pagamenti ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Le istanze  devono  essere  corredate  da  una
copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente
documentata, di pagamento non soddisfatta  ovvero  nei  casi  di  cui
all'art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto,  da  copia
della sentenza che dichiara l'inefficacia  dei  pagamenti  stessi  ai
sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16  marzo  1942,
n. 267; 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento
di quanto dovuto  per  capitale,  interessi  ed  eventuali  spese  di
gestione strettamente necessarie, dopo  avere  verificato  che  siano
stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che  regolano
le garanzie dello Stato di cui al presente decreto; 
  3. Le modalita' di intervento delle garanzie e di  pagamento  dello
Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti  del  creditore,  con
esclusione della facolta' dello Stato di opporre il  beneficio  della
preventiva escussione. 
  Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 3 agosto 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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