Art. 8 
 
                      Clausole di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  Bolzano  nel
rispetto e nei limiti degli statuti speciali  di  autonomia  e  delle
relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in  materia
di bilinguismo e di uso  della  lingua  italiana  e  tedesca  per  la
redazione dei provvedimenti e degli atti  rivolti  al  pubblico  come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio  1988
n. 574. 
  Il presente decreto e' trasmesso all'Organo  di  controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   successivo   alla   sua
pubblicazione. 
    Roma, 26 luglio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2017 
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