Art. 8 Clausole di salvaguardia 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574. Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 26 luglio 2017 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 809