Art. 2 
 
 
     Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' 
           del Servizio nazionale della Protezione civile 
 
  1. Al fine  di  garantire  l'effettiva  operativita'  del  Servizio
nazionale di  protezione  civile,  il  Commissario  delegato  di  cui
all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 476/2017 opera una ricognizione
degli  oneri  riferiti  alle  prestazioni  di  lavoro   straordinario
effettivamente prestate,  oltre  i  limiti  previsti  dai  rispettivi
ordinamenti,  dal  personale   non   dirigenziale   delle   pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165,  direttamente  impegnato  nelle  attivita'  di
assistenza e soccorso alla popolazione colpita dall'evento sismico di
cui in premessa o nelle attivita' connesse all'emergenza nel  periodo
dal 21 agosto 2017 al 31 agosto 2017 e  nel  periodo  dal  1°  al  15
settembre 2017. Il medesimo Commissario delegato provvede al relativo
ristoro, entro il limite  massimo  procapite  di  70  ore  di  lavoro
straordinario effettivamente rese per ciascuno dei predetti  periodi,
nei confronti delle predette amministrazioni sulla base  degli  esiti
della ricognizione effettuata. 
  2. Al personale di cui al comma  1,  direttamente  impiegato  nelle
attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 16 settembre 2017  fino
al termine dello stato di emergenza, entro il limite  di  15  unita',
puo'  essere  autorizzata  la  corresponsione,  nel  limite   massimo
complessivo di 30 ore mensili procapite, di compensi per  prestazioni
di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti  previsti
dai rispettivi ordinamenti. 
  3.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  direttamente
impegnati nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle  attivita'
connesse all'emergenza, e' riconosciuta una indennita'  mensile  pari
al 30%  della  retribuzione  mensile  di  posizione  e/o  di  rischio
prevista  dai  rispettivi  ordinamenti,  commisurata  ai  giorni   di
effettivo impiego, per il periodo dal 21 agosto 2017 al 15  settembre
2017, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 
  4. Ai soggetti di cui al  comma  3,  direttamente  impegnati  nelle
attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 16 settembre 2017  fino
al termine dello stato di emergenza, entro il limite  di  20  unita',
puo' essere autorizzata la corresponsione della  predetta  indennita'
mensile pari al 30% della retribuzione mensile di  posizione  e/o  di
rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di
effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale
di comparto. 
  5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo  sono  posti  a
carico delle risorse di cui all'art. 16  dell'ordinanza  n.  476/2017
ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui  all'art.  1  della
medesima ordinanza, sono quantificate le somme necessarie oltre  che,
limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e  4,  sono  definite  le
modalita' per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari. 
  6.  Per  l'espletamento  delle  attivita'   di   cui   all'art.   1
dell'ordinanza n. 476/2017, al Commissario delegato  e'  riconosciuto
un  compenso  mensile  pari  al  50%  del  trattamento  economico  in
godimento al momento della nomina. 
  7. Ai componenti del comitato tecnico di cui all'art. 1,  comma  3,
dell'ordinanza n. 476/2017 sono riconosciute  le  spese,  debitamente
documentate, di viaggio, vitto ed  alloggio,  nei  limiti  di  quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. 
  8. Gli oneri connessi alle spese di cui al comma  7  sono  indicati
nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza
n. 476/2017 a carico delle risorse di cui all'art. 16 della  medesima
ordinanza. 
  9.  Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.  10  dell'ordinanza
476/2017, il contingente di personale militare di cui al comma 1  del
medesimo art. 10 e' integrato di ulteriori 30 unita' per  il  periodo
di  giorni  15  dall'adozione  della  presente   ordinanza,   o   per
l'ulteriore eventuale lasso temporale necessario per  il  venir  meno
delle esigenze di presidio dei varchi  ancora  attivi,  con  oneri  a
carico delle risorse di cui all'art. 16 dell'ordinanza n. 476/2017.