Art. 4 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dai contributi relativi all'anno 2018. 
  2. Il Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  provvede  a
pubblicare  nel  sito  istituzionale  la  modulistica   relativa   ai
documenti  istruttori  indicati   nel   presente   decreto   e   ogni
informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo. 
  3. Il presente decreto sara' trasmesso  agli  organi  di  controllo
secondo la  normativa  vigente  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
    Roma, 28 luglio 2017 
 
                                             p. Il Presidente         
                                        del Consiglio dei ministri    
                                         Il Ministro con delega       
                                    in materia di sport, informazione 
                                               ed editoria            
                                                   Lotti              

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2017 
n. 1789