Art. 4 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2018. 2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a pubblicare nel sito istituzionale la modulistica relativa ai documenti istruttori indicati nel presente decreto e ogni informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo. 3. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 28 luglio 2017 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro con delega in materia di sport, informazione ed editoria Lotti Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2017 n. 1789