Art. 3 
 
           Metodi di assegnazione delle risorse del Fondo 
 
  1. Le risorse del Fondo sono ripartite per ciascuno  dei  requisiti
di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), in Quote Requisito secondo le
percentuali di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A. Nell'ambito  della
Quota Requisito il singolo Soggetto Aggregatore  potra'  accedere  ad
una   quota   massima   detta   Quota   di   Riferimento.   L'importo
effettivamente assegnato al Soggetto Aggregatore (Quota Assegnata) e'
calcolato sulla base della Quota di Riferimento e  del  Risultato  di
Prestazione. 
  2. Di seguito sono esposte, per i  requisiti  di  cui  all'art.  2,
comma 1, punto iii) le modalita' di calcolo della Quota Assegnata. 
  1) Copertura delle categorie merceologiche: 
  i. la Quota  Assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  Quota  di
Riferimento per il Risultato della Prestazione; 
  ii. la Quota di  Riferimento  viene  individuata  moltiplicando  il
valore  della  Quota  Requisito  per  il  relativo  Coefficiente   di
Ponderazione del Perimetro di Azione inteso come il rapporto  tra  il
numero  di  categorie  merceologiche  del  Perimetro  di  Azione  del
Soggetto Aggregatore e la sommatoria  delle  categorie  merceologiche
del Perimetro di Azione di tutti i Soggetti Aggregatori che  accedono
al requisito «Copertura delle categorie merceologiche»; 
  iii.  il  Risultato  della  Prestazione,  e'  dato  dal  numero  di
categorie merceologiche su cui il Soggetto Aggregatore ha  bandito  o
attivato iniziative nel corso dell'anno di riferimento diviso per  il
Numero di Categorie Merceologiche Obiettivo indicate nella Tabella  2
dell'Allegato B. Con riferimento alle  iniziative  che  ricomprendono
piu'  categorie  merceologiche  del  Perimetro  di  Azione   verranno
computate - ai fini del  presente  requisito  -  tutte  le  categorie
ricomprese all'interno della stessa iniziativa. 
  2) Valore delle iniziative: 
  i. la Quota  Assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  Quota  di
Riferimento per il Risultato della Prestazione. La Quota Assegnata ad
un singolo Soggetto Aggregatore, cosi' calcolata, non  puo'  comunque
superare il 15% della Quota Requisito. 
  ii. la Quota di  Riferimento  viene  individuata  moltiplicando  il
valore della Quota Requisito per il relativo Fattore di  Ripartizione
del Valore delle Iniziative di cui alla Tabella 3, Allegato B; 
  iii. il Risultato della Prestazione del  Soggetto  Aggregatore,  e'
dato dal totale del Valore Ponderato delle Iniziative da esso bandite
o attivate nel corso dell'anno di riferimento, diviso per  il  Valore
Ponderato delle Iniziative bandite o attivate nel  medesimo  anno  da
tutti i Soggetti Aggregatori del  medesimo  gruppo  (comma  1  ovvero
comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) al quale
appartiene. Laddove per Valore Ponderato delle Iniziative si  intende
il valore a base d'asta delle iniziative di un  Soggetto  Aggregatore
moltiplicato per il proprio Coefficiente Regionale di Ponderazione di
cui alla Tabella 2 dell'Allegato A. 
  3) Rispetto della pianificazione: 
  i. la Quota  Assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  Quota  di
Riferimento per il Risultato della Prestazione. La Quota Assegnata ad
un singolo Soggetto Aggregatore, cosi' calcolata, non  puo'  comunque
superare il 15% della Quota Requisito; 
  ii. la Quota di  Riferimento  viene  individuata  moltiplicando  il
valore della Quota Requisito  per  il  Coefficiente  di  Ponderazione
della Pianificazione, inteso  come  il  rapporto  tra  il  numero  di
iniziative pianificate dal Soggetto Aggregatore e la  sommatoria  del
numero di iniziative pianificate da tutti i Soggetti Aggregatori.  La
pianificazione che verra' presa a riferimento sara'  quella  presente
sul portale dei soggetti aggregatori al trentesimo giorno  successivo
all'entrata in vigore del presente decreto per l'anno 2017 ed  al  31
gennaio 2018 per l'anno 2018; 
  iii. il Risultato della Prestazione del  Soggetto  Aggregatore,  e'
dato  dal  rapporto  tra  il  numero   delle   iniziative   da   esso
effettivamente bandite nel corso dell'anno di riferimento e il numero
delle iniziative di cui lo stesso aveva pianificato la  pubblicazione
nel corso  del  medesimo  anno,  nelle  categorie  merceologiche  del
proprio Perimetro  di  Azione.  Ai  fini  del  calcolo  del  presente
requisito,  le  iniziative  bandite  devono  riguardare   le   stesse
categorie merceologiche oggetto di pianificazione. Nel caso in cui il
Soggetto Aggregatore bandisca un numero  di  iniziative  superiore  a
quello pianificato, il valore del Risultato della  Prestazione  sara'
comunque 1. 
  4) Supporto ad altri Soggetti Aggregatori: 
  i. la Quota  Assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  Quota  di
Riferimento per il Risultato della Prestazione. La Quota Assegnata ad
un singolo Soggetto Aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque
superare euro 225.000,00; 
  ii. la Quota di Riferimento viene individuata dividendo  il  valore
della Quota Requisito per  la  sommatoria  del  numero  di  categorie
merceologiche sulle quali e' stato dato supporto da parte di tutti  i
Soggetti Aggregatori. La Quota di Riferimento di un singolo  Soggetto
Aggregatore, cosi'  calcolata,  non  potra'  comunque  superare  euro
40.000,00; 
  iii. il Risultato della Prestazione e' dato dal numero di categorie
merceologiche  sulle  quali  il  Soggetto  Aggregatore   ha   fornito
supporto; 
  iv. il supporto dovra' essere attivato a seguito della ricezione di
una richiesta formale da parte del Soggetto Aggregatore  richiedente,
comprensiva dei dati descritti nel successivo punto 5), iv); 
  v.  il  Soggetto  Aggregatore  dovra'  accettare   formalmente   la
richiesta, confermando che le informazioni ricevute siano sufficienti
per erogare il supporto richiesto. 
  5) Richiesta di supporto ad altri Soggetti Aggregatori: 
  i. la Quota  Assegnata  e'  calcolata  moltiplicando  la  Quota  di
Riferimento per il Risultato della Prestazione. La Quota Assegnata ad
un singolo Soggetto Aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque
superare euro 112.500,00; 
  ii. la Quota di Riferimento viene individuata dividendo  il  valore
della Quota Requisito per  la  sommatoria  del  numero  di  categorie
merceologiche sulle quali e' stato dato supporto da parte di tutti  i
Soggetti Aggregatori. La Quota di Riferimento di un singolo  Soggetto
Aggregatore, cosi'  calcolata,  non  potra'  comunque  superare  euro
20.000,00; 
  iii.  il  Risultato  della  Prestazione,  e'  dato  dal  numero  di
categorie  merceologiche  sulle  quali  il  Soggetto  Aggregatore  ha
richiesto ed ottenuto supporto da altri Soggetti Aggregatori; 
  iv. per richiedere il supporto ad un altro Soggetto Aggregatore, e'
necessario trasmettere una richiesta formale  di  supporto  corredata
dei  fabbisogni  da  soddisfare,  nonche'  di   qualsiasi   ulteriore
informazione tecnica necessaria a svolgere l'attivita' richiesta.  E'
altresi'  necessaria  la  conferma  formale  da  parte  del  Soggetto
Aggregatore che deve fornire il supporto, come previsto al precedente
punto 4), v). 
  6) Portale dei  Soggetti  Aggregatori  ed  interoperabilita'  delle
banche dati: 
  i. la Quota Assegnata e'  calcolata  moltiplicando  il  valore  del
Fondo per la Percentuale di Ripartizione di cui  al  punto  6)  della
Tabella 1 dell'Allegato A; 
  ii. per  il  riconoscimento  della  Quota  Assegnata,  il  Soggetto
Aggregatore dovra' effettuare tempestivamente  ed  esaustivamente  le
attivita' pianificate per l'accesso al requisito di cui  all'art.  2,
comma 1, iii), n. 6)  che  precede,  la  cui  verifica  avverra'  con
cadenza trimestrale da parte  del  Dipartimento  dell'Amministrazione
generale,  del  personale  e  dei  servizi,  nonche'  attraverso   la
presentazione  di  apposita   relazione   comprovante   i   risultati
raggiunti. La pianificazione che verra'  presa  a  riferimento  sara'
quella trasmessa  al  trentesimo  giorno  successivo  all'entrata  in
vigore del presente decreto per l'anno 2017 ed al 31 gennaio 2018 per
l'anno 2018. 
  3. Nel conteggio delle iniziative utili ai fini della  ripartizione
del Fondo per l'anno di riferimento, sono escluse: 
  a) le iniziative gia' computate  a  qualsiasi  titolo  per  ciascun
Soggetto Aggregatore ai fini dell'assegnazione del Fondo per gli anni
precedenti; 
  b) le iniziative con importo unitario a base d'asta inferiore  alla
soglia  di  cui  all'art.  35,  comma  1,  lettera  c)  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  c) le procedure di cui all'art. 63, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  d)  le  gare  effettuate  su  delega  di  enti  terzi  ai  Soggetti
Aggregatori. 
  4. A seguito dell'introduzione di nuove categorie merceologiche  di
beni  e  servizi  e  delle  relative   soglie   di   obbligatorieta',
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  ai
sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
il Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del  personale  e
dei servizi, provvede ad aggiornare, attraverso apposita determina, i
seguenti parametri di  calcolo:  Perimetro  di  Azione  dei  Soggetti
Aggregatori, Numero di Categorie Merceologiche Obiettivo e Fattore di
Ripartizione del Valore delle iniziative di cui alle Tabelle 1, 2 e 3
all'Allegato B.