Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. I finanziamenti sono erogati a favore dei Soggetti Aggregatori in conformita' alle disposizioni del presente decreto nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1. 2. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2017 Il Ministro: Padoan Registrato alla corte dei conti il 31 agosto 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1158