Art. 6 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. I finanziamenti sono erogati a favore dei  Soggetti  Aggregatori
in conformita' alle disposizioni  del  presente  decreto  nei  limiti
delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1. 
  2. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del  personale  e
dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente  decreto,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 4 agosto 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla corte dei conti il 31 agosto 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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