Art. 10 
 
            Risorse per la redazione dei piani attuativi 
 
  1. Per la redazione  dei  piani  attuativi  di  cui  alla  presente
ordinanza i comuni si avvalgono delle proprie strutture e  di  quelle
degli Uffici speciali per la ricostruzione. 
  2. In caso di  accertata  carenza  presso  i  comuni  di  personale
adeguato da impiegare per la predisposizione dei piani attuativi e di
indisponibilita' del personale degli Uffici speciali,  gli  incarichi
possono essere affidati a soggetti di cui  all'art.  46  del  decreto
legislativo 18 maggio 2016, n. 50, con le procedure di  cui  all'art.
24 del medesimo decreto. I relativi costi sono coperti con contributi
assegnati ai comuni a valere sul Fondo per la  ricostruzione  di  cui
all'art. 4 del decreto-legge. 
  3.  Il  compenso  massimo   che   puo'   essere   riconosciuto   ai
professionisti esterni per ciascun piano, sulla cui base  e'  fissato
l'importo a base di gara per le procedure  di  cui  al  comma  1,  e'
determinato sulla base  dei  seguenti  parametri,  con  le  modalita'
indicate nella tabella di cui all'Allegato 2: 
  € 2.000 per  ha  di  superficie  perimetrata  moltiplicato  per  un
coefficiente variabile tra 2,5 ed  1  in  relazione  alla  dimensione
decrescente; 
  € 1,3 per i mq di superficie di  impronta  a  terra  degli  edifici
danneggiati moltiplicato per un coefficiente variabile tra 2,5  ed  1
in relazione dimensione decrescente; 
  € 2 per il numero di residenti  moltiplicato  per  un  coefficiente
variabile  tra  2,5  ed  1  in  relazione  a  classi  decrescenti  di
popolazione. 
  4. In tutti i casi in cui i comuni si avvalgano  di  professionisti
esterni questi dovranno essere iscritti nell'elenco speciale  di  cui
all'art. 34 del decreto-legge. 
  5. Unitamente al decreto di approvazione della  perimetrazione,  ai
sensi  dell'art.  4,  comma   3,   dell'ordinanza   del   Commissario
straordinario n. 25 del 2017, il  presidente  della  regione  -  vice
commissario comunica al Commissario straordinario la stima presuntiva
dei costi dell'attivita' di pianificazione, determinata ai sensi  del
comma 3.  La  predetta  comunicazione  e'  inviata  anche  ai  comuni
interessati, per la determinazione dell'importo a base di gara  delle
procedure di affidamento di cui al comma 1. 
  6. Con provvedimento del Commissario  straordinario,  entro  trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui  al  comma  5,  gli
importi corrispondenti sono trasferiti  sulla  contabilita'  speciale
del vicecommissario di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge.  I
vicecommissari, entro trenta giorni  dal  ricevimento  da  parte  dei
comuni  della  comunicazione   dell'avvenuta   aggiudicazione   degli
incarichi di pianificazione, provvedono a  trasferire  ai  comuni  le
somme corrispondenti agli importi  di  aggiudicazione  al  netto  del
ribasso  operato  in  sede  di  offerta.  I   comuni   provvedono   a
rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione  competente  i
pagamenti effettuati mediante le  risorse  trasferite  ai  sensi  del
periodo    precedente,    trasmettendo     entro     sette     giorni
dall'effettuazione  di  ciascun  pagamento  tutta  la  documentazione
giustificativa.