Art. 10 Risorse per la redazione dei piani attuativi 1. Per la redazione dei piani attuativi di cui alla presente ordinanza i comuni si avvalgono delle proprie strutture e di quelle degli Uffici speciali per la ricostruzione. 2. In caso di accertata carenza presso i comuni di personale adeguato da impiegare per la predisposizione dei piani attuativi e di indisponibilita' del personale degli Uffici speciali, gli incarichi possono essere affidati a soggetti di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 50, con le procedure di cui all'art. 24 del medesimo decreto. I relativi costi sono coperti con contributi assegnati ai comuni a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 4 del decreto-legge. 3. Il compenso massimo che puo' essere riconosciuto ai professionisti esterni per ciascun piano, sulla cui base e' fissato l'importo a base di gara per le procedure di cui al comma 1, e' determinato sulla base dei seguenti parametri, con le modalita' indicate nella tabella di cui all'Allegato 2: € 2.000 per ha di superficie perimetrata moltiplicato per un coefficiente variabile tra 2,5 ed 1 in relazione alla dimensione decrescente; € 1,3 per i mq di superficie di impronta a terra degli edifici danneggiati moltiplicato per un coefficiente variabile tra 2,5 ed 1 in relazione dimensione decrescente; € 2 per il numero di residenti moltiplicato per un coefficiente variabile tra 2,5 ed 1 in relazione a classi decrescenti di popolazione. 4. In tutti i casi in cui i comuni si avvalgano di professionisti esterni questi dovranno essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge. 5. Unitamente al decreto di approvazione della perimetrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 2017, il presidente della regione - vice commissario comunica al Commissario straordinario la stima presuntiva dei costi dell'attivita' di pianificazione, determinata ai sensi del comma 3. La predetta comunicazione e' inviata anche ai comuni interessati, per la determinazione dell'importo a base di gara delle procedure di affidamento di cui al comma 1. 6. Con provvedimento del Commissario straordinario, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, gli importi corrispondenti sono trasferiti sulla contabilita' speciale del vicecommissario di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge. I vicecommissari, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dei comuni della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione degli incarichi di pianificazione, provvedono a trasferire ai comuni le somme corrispondenti agli importi di aggiudicazione al netto del ribasso operato in sede di offerta. I comuni provvedono a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite ai sensi del periodo precedente, trasmettendo entro sette giorni dall'effettuazione di ciascun pagamento tutta la documentazione giustificativa.