Art. 7 Approvazione dei piani 1. I Piani attuativi sono predisposti dal comune, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, entro 150 giorni dall'approvazione della perimetrazione da parte della regione ai sensi dell'ordinanza n. 25 del 2017. 2. Nella predisposizione dei piani attuativi i comuni assicurano l'informazione e l'ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate e delle loro associazioni, secondo le disposizioni e le modalita' di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 36 del 2017. 3. I comuni adottano i piani attuativi e li pubblicano nell'Albo pretorio per un periodo di quindici giorni, come stabilito dall'art. 3, comma 6, dell'ordinanza n. 36 del 2017. Entro trenta giorni dalla pubblicazione possono essere presentate osservazioni e opposizioni come stabilito dal medesimo comma. 4. Decorso il termine di trenta giorni di cui al precedente comma 3 il comune trasmette al Commissario straordinario i piani adottati in variante allo strumento urbanistico generale o che richiedono il parere di amministrazioni statali, unitamente alle osservazioni, alle opposizioni ed alle relative controdeduzioni dei comuni, per l'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge. Della trasmissione degli atti al Commissario straordinario il comune da' notizia mediante avviso pubblicato sull'Albo pretorio entro due giorni dalla trasmissione. 5. La Conferenza permanente opera in conformita' a quanto stabilito dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017 e la sua determinazione conclusiva tiene luogo di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. 6. Nell'ambito del procedimento di predisposizione, adozione e approvazione dei piani attuativi si procede sempre a verifica di assoggettabilita' a VAS a norma della legislazione nazionale e regionale in materia. Qualora dalla verifica risulti che il piano attuativo non comporta impatti significativi sull'ambiente, l'autorita' competente ne da' atto in sede di Conferenza permanente; in caso opposto, la Conferenza prende atto della necessita' che venga svolta la procedura di VAS secondo la vigente normativa e sospende il parere sul piano attuativo fino alla conclusione della procedura stessa. 7. I piani attuativi di cui al comma 4 sono approvati dai comuni, previo parere della Conferenza, con la procedura stabilita dai commi 4 e 5 dell'art. 11 del decreto-legge. 8. L'approvazione dei piani attuativi equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere pubbliche ivi previste e, per gli ambiti sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., costituisce innovazione dei piani paesaggistici a norma dell'art. 11, comma 6, del decreto-legge.