Art. 7 
 
                       Approvazione dei piani 
 
  1. I Piani attuativi sono predisposti  dal  comune,  anche  con  il
supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, entro 150 giorni
dall'approvazione della perimetrazione  da  parte  della  regione  ai
sensi dell'ordinanza n. 25 del 2017. 
  2. Nella predisposizione dei piani attuativi  i  comuni  assicurano
l'informazione e l'ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate
e delle loro associazioni, secondo le disposizioni e le modalita'  di
cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 36 del 2017. 
  3. I comuni adottano i piani attuativi e  li  pubblicano  nell'Albo
pretorio per un periodo di quindici giorni, come stabilito  dall'art.
3, comma 6, dell'ordinanza n. 36 del 2017. Entro trenta giorni  dalla
pubblicazione possono essere presentate  osservazioni  e  opposizioni
come stabilito dal medesimo comma. 
  4. Decorso il termine di trenta giorni di cui al precedente comma 3
il comune trasmette al Commissario straordinario i piani adottati  in
variante allo strumento urbanistico  generale  o  che  richiedono  il
parere di amministrazioni statali, unitamente alle osservazioni, alle
opposizioni  ed  alle  relative  controdeduzioni  dei   comuni,   per
l'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'art.
16 del decreto-legge. Della trasmissione degli  atti  al  Commissario
straordinario  il  comune  da'  notizia  mediante  avviso  pubblicato
sull'Albo pretorio entro due giorni dalla trasmissione. 
  5. La Conferenza permanente opera in conformita' a quanto stabilito
dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017 e
la sua determinazione conclusiva  tiene  luogo  di  tutti  i  pareri,
intese, concerti, nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso,  comunque
denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici,  di
competenza delle amministrazioni coinvolte. 
  6. Nell'ambito del  procedimento  di  predisposizione,  adozione  e
approvazione dei piani attuativi si  procede  sempre  a  verifica  di
assoggettabilita' a  VAS  a  norma  della  legislazione  nazionale  e
regionale in materia. Qualora dalla verifica  risulti  che  il  piano
attuativo   non   comporta   impatti   significativi   sull'ambiente,
l'autorita' competente ne da' atto in sede di Conferenza  permanente;
in caso opposto, la Conferenza prende atto della necessita' che venga
svolta la procedura di VAS secondo la vigente normativa e sospende il
parere sul piano attuativo  fino  alla  conclusione  della  procedura
stessa. 
  7. I piani attuativi di cui al comma 4 sono approvati  dai  comuni,
previo parere della Conferenza, con la procedura stabilita dai  commi
4 e 5 dell'art. 11 del decreto-legge. 
  8. L'approvazione dei piani attuativi equivale a  dichiarazione  di
pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere  pubbliche
ivi previste e, per gli ambiti sottoposti  a  vincoli  ai  sensi  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  s.m.i.,  costituisce
innovazione dei piani paesaggistici a norma dell'art.  11,  comma  6,
del decreto-legge.