Art. 10 
 
Modalita' di controllo in relazione al recupero di scorie provenienti
  dalla fusione nell'ambito del ciclo produttivo  dell'impianto  ILVA
  di Taranto 
 
  1. Qualora il Gestore ai fini del recupero delle scorie di  fusione
all'interno degli stabilimenti  ILVA  di  Taranto  si  avvalga  della
disciplina alternativamente concessagli, ove piu' favorevole, di  cui
al regolamento  (CE)  n.  1907/2006  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, prevista dall'art.  4,  comma  2-ter
del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 convertito  con  modificazioni
nella legge 4 marzo 2015, n. 20 e per l'effetto con  esenzione  dalla
verifica di conformita' al test di cessione di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio  1998  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88  del  16  aprile  1998,
l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute e'
accertata da ISPRA esclusivamente con le modalita' ivi indicate. 
  2.  A  tal  fine,  l'accertamento   dell'assenza   di   rischi   di
contaminazione per le falde e per la salute, ai sensi dell'art.  177,
comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 nel  termine  di  dodici
mesi dell'avvenuto  completo  recupero  delle  scorie  in  forza  del
suddetto art. 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 1/2015  convertito
con modificazioni dalla legge  n.  20/2015  e  successive  modifiche,
avverra' per tramite di monitoraggio annuale  delle  acque  di  falda
eventualmente interessate dalla lisciviazione delle scorie avviate  a
recupero  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
predetta norma speciale ex art.  4,  comma  2-ter,  decreto-legge  n.
1/2015. 
  3. Saranno  oggetto  di  monitoraggio  i  parametri  relativi  alla
classificazione REACH, Regolamento (CE) n. 1907/2006 delle  scorie  e
le concentrazioni misurate saranno valutate al netto  dei  valori  di
fondo delle acque di falda del sito misurati mediante  un  piezometro
ubicato a monte idrogeologico delle attivita' di recupero.  Nel  caso
in cui l'eventuale contributo della lisciviazione delle  scorie  alle
acque di falda sia significativo, con superamento della CSC Tabella 2
Allegato 5 parte IV Titolo V decreto-legge n. 152/2006 di uno o  piu'
parametri al netto  dei  valori  di  fondo,  l'eventuale  rischio  di
contaminazione per la falda e la salute sara' valutato ai sensi delle
vigenti procedure previste dalla parte IV Titolo V del  decreto-legge
n. 152/2006. 
  4.  Al  fine  di  accertare  la   permanenza   dei   requisiti   di
registrazione  dei  materiali  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il  Gestore  potra'
trasmettere  all'autorita'  di  controllo,  con  frequenza  biennale,
idonea documentazione di conformita' merceologica delle  scorie  come
oggetto di registrazione presso l'Agenzia  europea  per  le  sostanze
chimiche.