Art. 5 
 
 
          Monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale 
 
  1. Qualora l'Autorita' di  controllo,  a  seguito  delle  verifiche
richiamate all'art. 4, comma 3, ritenesse  che  gli  scostamenti  dei
cronoprogrammi siano tali da compromettere  il  raggiungimento  della
conclusione degli interventi entro le scadenze disposte nel  presente
decreto, ne da' comunicazione all'Autorita' competente con  specifico
rapporto. 
  2. I commissari straordinari, i quali svolgono ai  sensi  dell'art.
1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243  le
attivita' esecutive e  di  vigilanza  funzionali  all'attuazione  del
piano  ambientale,  in  presenza  di  ritardi  dovuti  a  cause   non
dipendenti dalla  volonta'  del  Gestore  o  di  eventuali  modifiche
progettuali richieste da quest'ultimo,  con  invarianza  del  termine
ultimo per la  realizzazione  degli  interventi,  possono  richiedere
all'Autorita' competente di convocare apposita Conferenza di  servizi
ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4  giugno  2013,  n.
61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, sulla base  degli  esiti  della  Conferenza  di  servizi,  puo'
procedere  ad   impartire   specifiche   prescrizioni   al   Gestore,
aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del
23 agosto 2023. 
  3. Laddove l'inosservanza  reiterata  del  presente  decreto  abbia
comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e  rilevanti  per
l'integrita' dell'ambiente e della salute, puo'  essere  attivato  il
procedimento per l'applicazione della previsione di  cui  all'art.  1
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con  modificazioni
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. 
  4. Ferme restando le competenze  dell'Autorita'  di  controllo,  e'
istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso
la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, un Osservatorio permanente  per  il
monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale, anche al  fine  di
fornire appositi elementi  per  la  predisposizione  delle  relazioni
semestrali  al  Parlamento  previste  dall'art.  l,  comma   5,   del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 e dall'art.  l,  comma  13-bis,
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Con decreto direttoriale sono
definiti   il   regolamento,   la   composizione   e   le    funzioni
dell'Osservatorio.