Art. 3 
 
  1. In fase  di  ripartizione  del  gettito  relativo  alle  entrate
erariali riscosse nell'anno 2017 attraverso il «modello F23», di  cui
al provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del  14
novembre 2001, gli agenti della riscossione imputano e contabilizzano
separatamente le  somme  corrispondenti  alle  percentuali  riportate
nell'allegato A agli appositi capitoli ed  articoli  di  entrata  del
bilancio dello Stato di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera  b),  del
presente decreto per  la  definitiva  acquisizione  all'Erario  delle
somme medesime, ivi comprese  quelle  afferenti  ai  territori  delle
Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia  e  delle
Provincie autonome di Trento e  Bolzano.  Le  predette  modalita'  di
imputazione e  separata  contabilizzazione  si  applicano  anche  con
riferimento al  territorio  della  Regione  Sardegna  ai  fini  della
quantificazione delle  somme  da  destinare  alle  finalita'  di  cui
all'art. 1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.