Art. 3 Compiti dell'autorita' competente e dell'amministrazione 1. L'autorita' competente: a) istituisce l'elenco degli impianti di riciclaggio delle navi da essa autorizzati, ai sensi dell'art. 14 del regolamento e ne cura l'aggiornamento; b) individua i soggetti di cui all'art. 19 del regolamento; c) redige la relazione di cui all'art. 21 del regolamento e ne cura l'invio alla Commissione europea; d) assicura la collaborazione, a livello bilaterale o multilaterale, al fine di facilitare la prevenzione e l'individuazione di possibili violazioni del regolamento, e, a tal fine, individua e notifica i nominativi dei propri funzionari addetti all'attivita' di collaborazione; e) comunica alla Commissione europea gli elementi necessari per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio di cui all'art. 16 del regolamento; f) stabilisce i requisiti generali per l'approvazione dei piani di riciclaggio delle navi, acquisito il parere del Ministero limitatamente alla gestione dei rifiuti che ne derivano. 2. L'amministrazione: a) vigila sulla corretta applicazione del regolamento, adottando le occorrenti misure; b) svolge, anche avvalendosi di un organismo riconosciuto, le attribuzioni individuate dal presente decreto; c) autorizza gli organismi tra quelli riconosciuti. 3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'autorita' competente e l'amministrazione acquisiscono informazioni e documentazione da qualsiasi soggetto interessato. 4. Le verifiche e le ispezioni alle navi di cui all'art. 8 del regolamento sono svolte dagli organismi riconosciuti autorizzati dall'amministrazione.