Art. 3 
 
      Compiti dell'autorita' competente e dell'amministrazione 
 
  1. L'autorita' competente: 
    a) istituisce l'elenco degli impianti di riciclaggio  delle  navi
da essa autorizzati, ai sensi dell'art. 14 del regolamento e ne  cura
l'aggiornamento; 
    b) individua i soggetti di cui all'art. 19 del regolamento; 
    c) redige la relazione di cui all'art. 21 del  regolamento  e  ne
cura l'invio alla Commissione europea; 
    d)  assicura  la   collaborazione,   a   livello   bilaterale   o
multilaterale,   al   fine   di   facilitare   la    prevenzione    e
l'individuazione di possibili violazioni del regolamento,  e,  a  tal
fine, individua e notifica i nominativi dei propri funzionari addetti
all'attivita' di collaborazione; 
    e) comunica alla Commissione europea gli elementi  necessari  per
l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco europeo degli impianti di
riciclaggio di cui all'art. 16 del regolamento; 
    f) stabilisce i requisiti generali per l'approvazione  dei  piani
di  riciclaggio  delle  navi,  acquisito  il  parere  del   Ministero
limitatamente alla gestione dei rifiuti che ne derivano. 
  2. L'amministrazione: 
    a) vigila sulla corretta applicazione del regolamento,  adottando
le occorrenti misure; 
    b) svolge, anche avvalendosi di  un  organismo  riconosciuto,  le
attribuzioni individuate dal presente decreto; 
    c) autorizza gli organismi tra quelli riconosciuti. 
  3. Per lo svolgimento delle  funzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2,
l'autorita' competente e l'amministrazione acquisiscono  informazioni
e documentazione da qualsiasi soggetto interessato. 
  4. Le verifiche e le ispezioni alle navi  di  cui  all'art.  8  del
regolamento sono  svolte  dagli  organismi  riconosciuti  autorizzati
dall'amministrazione.